Rottamazione cartelle esattoriali: ancora interventi legislativi

Il nostro Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (“decreto fiscale”),di cui ci siamo occupati in altro articolo, ha apportato ulteriori modifiche al testo, con l’approvazione della legge 4 dicembre 2017 n. 172, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5-12-2017 ed entrata in vigore il giorno successivo.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il provvedimento in esame, collegato alla legge di bilancio 2018, tra le altre materie, prevede un’ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore di chi voglia aderire alla definizione agevolata con l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (ex Equitalia).

Ricordiamo che l’adesione alla “rottamazione” consente, in sostanza, di abbattere le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi di mora per ritardato o omesso versamento di imposte, tasse e tributi e di pagare sorte capitale e interessi al tasso del 4,5% annuo in un numero stabilito di rate.

Ulteriore effetto è la sospensione di tutte le procedure esecutive avviate dagli enti creditori nei confronti dei contribuenti morosi; tuttavia, il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata concordata con la definizione agevolata comporta la perdita del beneficio di legge per l’intero importo iscritto a ruolo e la ripresa delle azioni esecutive da parte dell’ente di riscossione.

Vediamo, dunque, cosa prevede attualmente la legge e quali sono le nuove scadenze da tenere presenti.

ULTERIORE PROROGA

Innanzitutto,  come anticipato, è prevista una proroga per il pagamento delle rate già concordate per effetto dell’adesione agevolata di cui al d.l. 193/2016, stabilendo che le rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 potranno essere pagate entro il 7 dicembre 2017, mentre la rata in scadenza nel mese di aprile 2018 potrà essere pagata nel mese di luglio 2018.

CARICHI DEFINIBILI

Oggetto della nuova definizione agevolata sono sia i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, sia quelli affidati nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2017; quanto ai primi, si deve trattare di carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016.

TERMINI E SCADENZE

Vediamo quali sono le scadenze da ricordare:
- 31 marzo 2018, termine entro il quale l’agenzia delle entrate invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso della somma dovuta iscritta a ruolo;

- 15 maggio 2018, termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla agevolazione, su modulo da scaricare dal sito internet dell’agenzia delle entrate. 

Nella dichiarazione occorre dichiarare il numero di rate che si intendono pagare e che la legge stabilisce in un massimo di cinque, di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019;

- 30 giugno 2018, termine entro cui l’agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE

Per i pagamenti compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, le scadenze sono:
- 31 luglio  2018 termine entro il quale pagare l’importo in un’unica soluzione o, in alternativa;

- 30 ottobre 2018 e 30 novembre 2018, termini entro cui provvedere al pagamento dell’80% del dovuto in due rate di pari importo;

- 28 febbraio 2019, termine entro cui versare la III rata pari al residuo 20%.

pubblicato il 30/12/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)