Segnalazione di illeciti commessi nei luoghi di lavoro

Entra in vigore il 29.12.2017 la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 14-12-2017.

TUTELA DEL LAVORATORE DENUNCIANTE

Si tratta di una legge attesa da tempo, che – in linea con altri provvedimenti legislativi degli ultimi anni, volti a garantire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni ed un maggiore controllo anche a livello dirigenziale nel settore privato – consentirà a tutti i dipendenti, pubblici e privati, di essere tutelati e non subire ritorsioni nel caso in cui denuncino illeciti commessi da colleghi, capi o altri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.

Tra i comportamenti, purtroppo, più diffusi l’utilizzo distorto del cartellino d’ingresso e d’uscita ma anche ben più gravi fenomeni di ricatto a danno degli utenti dell’ufficio, oltre all’odioso ricorso ad atti finalizzati all’isolamento ed alla umiliazione di uno o più lavoratori, cd. “stalking”; questi ed altri illeciti, integranti o meno gli estremi del reato, potranno essere segnalati alle autorità giudiziarie ed agli organi direttivi, senza il timore di possibili ritorsioni, demansionamenti o rischio di licenziamenti.

Vediamo cosa prevede la legge 179/2017.

SETTORE PUBBLICO

Quanto ai dipendenti pubblici essi potranno denunciare illeciti e irregolarità al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Importante la norma che garantisce la segretezza della segnalazione, prevedendo che l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, neanche nel corso dei procedimenti disciplinari, giudiziari o tributari avviati a seguito della denuncia, salvo il caso in cui, all’esito dell’istruttoria, la segnalazione si riveli falsa ed il segnalante venga perseguito per il reato di calunnia o diffamazione.

Nel caso in cui, a seguito della denuncia, il segnalante subisca una qualsiasi misura discriminatoria, la circostanza dovrà essere segnalata - dal diretto interessato ma anche dai suoi superiori – all’ANAC ed alle associazioni sindacali, con applicazione applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;  tali atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli e l’eventuale licenziamento a motivo della segnalazione comporta la reintegrazione nel posto di lavoro.

Altre sanzioni pecuniarie sono inoltre previste qualora l’ANAC accerti l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero il mancato svolgimento, da parte del responsabile,  di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

SETTORE PRIVATO

Per i dipendenti privati sono previste le stesse tutele, nel caso di segnalazione di illeciti ai superiori gerarchici, oltre che alle autorità competenti; anche in questo settore è garantita la segretezza dell’identità in tutte le fasi del procedimento, l’annullamento di eventuali misure ritorsive a danno del denunciante e l’applicazione di sanzioni per l’omessa presa in carico della segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni nel settore privato puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Come nel settore pubblico anche nel privato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La legge, inoltre, pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altra misura organizzativa avente effetti negativi sul lavoratore, che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

SEGRETO  D’UFFICIO

Infine, la legge consente ai dipendenti pubblici e privati di rivelare anche notizie coperte da
segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale , qualora la denuncia o la segnalazione rispondano all'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Tale ultima disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

pubblicato il 27/12/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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