Si parla di NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – per indicare l’indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Viene erogata su domanda dell'interessato e spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.
Tra i destinatari ci sono anche:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
A chi non spetta la NASpI?
La prestazione non è invece rivolta a:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Come funziona la disoccupazione NASpi?
Così come illustrato dall’INPS, l’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. A partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se quest'ultima è stata inoltrata dopo l'ottavo giorno, ma comunque entro i termini stabiliti dalla legge.
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. A partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se quest'ultima è stata effettuata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma comunque entro i termini previsti dalla legge.
La NASpI viene erogata ogni mese per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata - fa sapere l'INPS - non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Allo stesso modo, non viene considerata la contribuzione relativa a prestazioni ricevute in un'unica soluzione anticipata. I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
A quanto ammonta la NASpI?
L'importo della prestazione è fissato al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, nel caso in cui la retribuzione sia inferiore a un valore di riferimento stabilito dalla legge. Tale valore viene rivalutato ogni anno in base ai cambiamenti dell'indice ISTAT e comunicato ogni anno dall'INPS tramite una circolare pubblicata sul proprio sito (1.352,19 euro per il 2023, 1.425,21 euro per il 2024).
La NASpI viene ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Se il beneficiario ha compiuto 55 anni al momento della presentazione della domanda, la riduzione inizia dall'ottavo mese.
Nel caso in cui la retribuzione media superi l'importo di riferimento annuale, la prestazione sarà calcolata come il 75% di tale importo stabilito dalla legge, aggiungendo il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l'importo di riferimento stesso.
Quando viene sospesa la NASpI?
Se il disoccupato riprende un lavoro subordinato per un periodo non superiore a sei mesi, l'indennità è sospesa automaticamente. Questa sospensione avviene in base alle comunicazioni obbligatorie relative al nuovo impiego.
Tuttavia, se il beneficiario segnala un reddito annuo presunto che rimane sotto i 8.174 euro, la sospensione non è applicata. La sospensione si verifica anche in caso di nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.
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