Tutela del lavoratore dipendente in appalto

Nell’ultimo decennio, nel mondo del lavoro, le aziende di medie e grandi dimensioni hanno fatto sempre più ricorso alla “esternalizzazione” di servizi, affidando ad altre società lo svolgimento di alcuni rami d’attività.

Tale fenomeno ha comportato una frammentazione dell’attività d’impresa, suddivisa tra molteplici aziende presso cui i lavoratori prestano la propria attività; si tratta, spesso, di piccole cooperative, a volte consorziate tra di loro, che svolgono attività di volta in volta commissionate dalla grande impresa.

APPALTO D’OPERE E DI SERVIZI

Lo strumento giuridico più diffuso in questi casi è l’appalto, utilizzato sia da committenti privati che da enti pubblici, per l’esecuzione di opere e servizi.

Analizzando la tematica dal punto di vista dei lavoratori può accadere che questi siano assunti direttamente dalla società appaltatrice; oppure può darsi che gli stessi, prima dipendenti della committente, vengano da questa licenziati per essere immediatamente assunti dall’appaltatrice ma, di fatto, continuando a prestare la propria attività presso la sede della prima società.

L’appaltatrice è spesso una società di piccole dimensioni, di frequente cooperativa, che non offre al lavoratore le stesse garanzie di solidità e solvibilità della committente.
Vediamo allora quali sono le tutele che l’ordinamento riconosce al lavoratore di imprese in appalto.

RESPONSABILITA’  SOLIDALE

In primo luogo la legge stabilisce una responsabilità solidale del committente con l’appaltatore; ciò significa che, in caso di inadempimento della società appaltatrice, che è anche il diretto datore di lavoro, ne risponde anche la committente.

Se, ad esempio, la cooperativa che svolge la propria attività in esecuzione di contratti d’appalto non paga le retribuzioni ai propri dipendenti, questi ultimi potranno agire sia nei confronti del loro datore di lavoro che nei confronti del committente.

In tal modo aumentano le possibilità, per il lavoratore, di ottenere il soddisfacimento dei propri diritti, avendo due soggetti – anziché uno soltanto – cui rivolgere le proprie istanze.

A carico del lavoratore, che agisce in giudizio anche nei confronti della società committente, vi sarà comunque l’onere di dimostrare che la propria prestazione lavorativa si è svolta in esecuzione dell’appalto, presso le sedi indicate dalla committente.

Si tratta di una prova che può essere fornita sia documentalmente, se si è in possesso del contratto d’appalto o altri atti da cui si possa evincere il rapporto, sia per testimoni.

AZIONE GIUDIZIARIA

La responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, inoltre, può essere invocata dal lavoratore sia con il ricorso alla tutela generale prevista dal codice civile all’art. 1676, sia facendo riferimento ad una legge speciale, in particolare all’art. 29 II comma del decreto legislativo 276/2003,più volte modificato.   

Entrambe le azioni consentono di chiamare in causa committente ed appaltatore, facendo valere la responsabilità solidale; vi sono tuttavia alcune differenze, ad esempio il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 29 per l’esercizio dell’azione nei confronti del committente, che decorre dalla cessazione dell’appalto, non previsto dall’art 1676 c.c..

In ogni caso, trattandosi di responsabilità in solido dei debitori, valgono le regole generali in materia di termine di prescrizione, in base alle quali gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un debitore hanno effetto anche nei confronti dell’altro.

Ciò significa che se il lavoratore ha esercitato l’azione inizialmente solo nei confronti dell’appaltatore o del committente tale atto varrà ad interrompere la prescrizione del suo diritto anche nei confronti dell’altra società, salvi i predetti termini di decadenza.

PROVA DELL’APPALTO

Un problema concreto che si pone, allorquando il lavoratore deve intentare una causa, è quello di riuscire ad individuare i soggetti a cui rivolgere le proprie richieste ed indirizzare il ricorso; molto spesso, infatti, oltre al rapporto di appalto vi è quello di subappalto con terze società, oppure la società appaltatrice fa parte di un consorzio di imprese.

Il concatenamento dei rapporti e l’individuazione dei soggetti responsabili non è sempre facile; il consiglio, in questi casi, per il lavoratore, è quello di conservare tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro e raccogliere il maggior numero di prove che possano dimostrare il luogo di svolgimento del lavoro, i nomi di chi impartisce le direttive, l’utilizzo di mezzi aziendali.

pubblicato il 24/12/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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