Biotestamento e consenso informato

Entra in vigore il 31.01.2018 la legge sul cosiddetto “biotestamento”, la n. 219 del 22.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16.01.2018 e contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

La legge è stata approvata dopo anni di battaglie portate avanti da movimenti e sostenitori del diritto a decidere del proprio fine vita, contrapposti a coloro che avanzavano dubbi di eticità del provvedimento; il testo, va detto, non affronta l’argomento dell’eutanasia, che rimane in Italia una pratica illegale non consentita dall’ordinamento.

CONSENSO INFORMATO

Il provvedimento, invece, disciplina in primo luogo il diritto di ogni soggetto sottoposto a cure mediche di essere informato sul proprio quadro clinico, sulla diagnosi e sulle cure possibili, nonché sulle prospettive di guarigione e sull’evoluzione della malattia.

Il consenso informato, più nello specifico, riguarda gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti sanitari che il medico, o l’équipe medica a seconda dei casi, consigliano al paziente, rendendogli note altresì le alternative possibili, se presenti, e le conseguenze in caso di rifiuto del paziente alle soluzioni prospettate dai sanitari.

TRATTAMENTI SANITARI

Ai fini della legge in esame per “trattamenti sanitari” si intendono la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Il paziente può anche rifiutarsi di ricevere le suddette informazioni ma, in tal caso, deve nominare una persona di fiducia che possa riceverle ed esprimere o negare il consenso.

Una volta prestato il consenso informato questo può sempre essere revocato; in ogni caso sia l’accettazione che la revoca, così come il rifiuto alle cure ed esami proposti dal medico, devono essere registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.

OBBLIGO DEL MEDICO

La legge precisa che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò', è esente da responsabilità civile o penale; il paziente, tuttavia, non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e, a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Quanto agli obblighi dei sanitari la legge, all’art. 2, sancisce il dovere per i medici, in presenza di pazienti con malattie in fase terminale o gravi sofferenze, di somministrare le cure palliative contro il dolore di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Altro obbligo per i medici, nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, è  quello di astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati (cosiddetto “accanimento terapeutico”).

Rimesso alla discrezionalità del medico, con il consenso del paziente o di chi ne fa le veci è, invece, il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

La novità principale introdotta dal provvedimento legislativo riguarda le DAT, cioè le  Disposizioni anticipate di trattamento, regolate all’art. 4, che disciplina in dettaglio ciò che comunemente viene definito “biotestamento”.

La legge stabilisce in particolare il diritto di ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità' di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

FORMA DELLE DAT

La volontà del soggetto, così come l’eventuale nomina di un “fiduciario” che lo rappresenti, viene formalizzata nelle DAT per iscritto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie; per le persone disabili è prevista la possibilità di esprimere  le DAT attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare.

A tal fine è previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilita' di redigere le DAT  anche attraverso i rispettivi siti internet.

RISPETTO DELLE DAT

Come il consenso informato anche le DAT possono essere revocate in ogni momento dal paziente.

La  legge obbliga il medico ed il personale sanitario al rispetto delle DAT espresse dal paziente, salvo i casi in cui  esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilita' di miglioramento delle condizioni di vita.
In questi casi il medico, con il consenso del fiduciario, può rifiutare di dare attuazione alle DAT; in caso di mancato accordo tra medico e fiduciario – così come negli altri casi di dissenso rispetto alle cure proposte – la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso della persona interessata (fiduciario, rappresentante legale del paziente, medico).

Queste, in sintesi, le novità introdotte dalla legge 219/17, di cui non resta che seguire gli sviluppi nella sua concreta attuazione.

pubblicato il 28/01/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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