Valido il contratto bancario con la sola firma del cliente

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla validità del contratto-quadro di investimento finanziario – e per esteso dei contratti bancari in generale – contenente soltanto la sottoscrizione dell’investitore, non anche quella dell’intermediario finanziario o bancario, cosiddetto contratto “monofirma”. 

Il caso oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità riguarda il contenzioso sorto tra un privato che aveva sottoscritto un contratto di investimento in obbligazioni argentine e la banca; il primo chiedeva l’accertamento della nullità del contratto per mancanza della firma dell’intermediario finanziario, mentre la banca ne rivendicava la validità.

Prima di considerare il principio affermato dalla Suprema Corte vediamo qual è la normativa di riferimento.

NORMATIVA

Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, art. 23 " i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

La stessa norma specifica che la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal cliente.
La questione rimessa alle Sezioni Unite è se il requisito della forma scritta del contratto-quadro di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam, cioè a pena di nullità, dell'intermediario.

CONTRATTO-QUADRO

Per “contratto-quadro” si intende il contratto destinato a costituire la regolamentazione dei servizi alla cui prestazione si obbliga l'intermediario verso il cliente.

La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto; pertanto, la finalità della norma di cui all’art. 23 del citato decreto legislativo è quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso.

Con il contratto-quadro, inoltre, vengono indicate le modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione.

Lo scopo, infatti, è quelli di assicurare all'investitore ogni informazione utile e di consentirgli, all'occorrenza, di verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario.

Ne consegueche il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca anche a mezzo di comportamenti concludenti.

VALIDITA’ DEL CONTRATTO MONOFIRMA

Per queste ragioni le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza 16 Gennaio 2018, n. 898, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".

pubblicato il 06/02/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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