Le deroghe alla par condicio creditorum

Si parla di “concorso dei creditori” quando un soggetto debitore si trova ad avere più creditori da soddisfare, caso molto frequente tanto se il debitore è un privato, tanto se si tratta di impresa.

Anche dalla parte dei creditori i soggetti possono variare, in base alla loro specifica natura (privati, società, enti pubblici, Stato) ed in base al tipo di credito.

ORDINE DEI PAGAMENTI

In tali ipotesi è necessario individuare un criterio per distribuire i pagamenti tra i diversi creditori, in modo che tutti possano, ove possibile, essere almeno in parte soddisfatti; questa esigenza sorge, in particolare, nelle procedure giudiziarie espropriative o concorsuali come il fallimento, in cui si deve provvedere a liquidare il patrimonio del debitore ed a distribuirne il ricavato tra i creditori.  

La regola generale è quella della “par condicio creditorum”, secondo cui tutti i creditori concorrono ugualmente nel ricevere quanto a loro spettante e, in caso di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare integralmente ciascuno, essi concorrono proporzionalmente in base all’entità del proprio credito.

CREDITI IPOTECARI, PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI

Il nostro ordinamento, tuttavia, prevede delle eccezioni a tale regola, in ragione della natura o “causa” del credito: si tratta dei crediti “privilegiati”, ai quali la legge attribuisce una preferenza rispetto agli altri crediti.

I crediti, infatti, vengono per sommi capi distinti in tre grandi categorie: ipotecari, privilegiati e chirografari.

Questi ultimi sono i crediti non assistiti da alcun privilegio, che molto spesso, nelle ripartizioni del patrimonio del debitore, rischiano di rimanere insoddisfatti per insufficienza dell’attivo.

I crediti garantiti da ipoteca godono di particolare favore nella ripartizione del patrimonio del debitore, in quanto vengono soddisfatti per primi; tra essi rientrano i crediti fondiari, derivanti dalla concessione di mutui e finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari.

PRIVILEGI GENEREALI E SPECIALI

Dopo aver pagato i creditori ipotecari, se residua una parte di attivo, nelle procedure esecutive e concorsuali vengono soddisfatti i creditori privilegiati, di cui il nostro codice civile contiene un lungo elenco agli artt. 2745 ss., distinguendo tra privilegi generali e speciali.

Senza addentrarci troppo nei tecnicismi giuridici, a titolo esemplificativo ricordiamo che tra i privilegi generali  rientrano i crediti alimentari, i crediti del lavoratore dipendente scaturenti dal rapporto di lavoro, i crediti dello Stato per imposte dirette e per l’IVA, i crediti degli enti previdenziali.  

REGOLA DELLA SUSSIDIARIETA’

Il nostro ordinamento detta una disciplina minuziosa per la graduazione dei crediti, stabilendo un ordine tra i vari privilegi; per i privilegi generali, in particolare, vale la regola della “sussidiarietà” rispetto ai crediti ipotecari ed agli altri privilegi speciali.

Secondo l’art. 2776 c.c., infatti, perché i creditori privilegiati generali possano concorrere sul prezzo degli immobili del debitore, facendo valere il loro grado di preferenza sui creditori chirografari, occorre che prima abbiano tentato di soddisfarsi sui beni mobili del debitore stesso.

In concreto, ciò significa che coloro che vantano un credito per t.f.r. o differenze retributive o altre indennità  del rapporto di lavoro, così come lo Stato per le imposte non pagate e gli altri creditori con privilegio generale mobiliare, devono aver pignorato prima i beni mobili del debitore; solo ove tale preventiva escussione non abbia avuto esiti positivi essi potranno concorrere, con preferenza rispetto ai creditori chirografari, sul ricavato  della vendita dei beni immobili.

In mancanza di tale preventiva escussione del patrimonio mobiliare i creditori privilegiati saranno considerati al pari dei creditori chirografari, cioè senza alcun grado di preferenza, dunque all’ultimo livello della “piramide” dei crediti.

CREDITORI SVANTAGGIATI

Per finire, non possiamo che osservare come tale sistema possa apparire in alcuni casi iniquo e fortemente sbilanciato, soprattutto ove si consideri che ad essere penalizzati sono quei crediti – rientranti tra i chirografari – che hanno una comunque un valore rilevante sia per il singolo che per la loro intrinseca valenza etica.

Tra i crediti chirografari, infatti, rientrano i crediti da risarcimento danni derivanti da reato, tra cui crediti risarcitori per lesioni, per violenza sessuale ed altre ipotesi di gravi violazioni dell’individuo danneggiato; allo stesso modo tra i crediti chirografari rientrano i crediti dei lavoratori autonomi per fatturazioni non pagate che, nonostante siano inerenti ad un rapporto di lavoro, vengono comunque considerati “in chirografo” dal legislatore, dunque destinati, spesso, a rimanere insoddisfatti.

Molte sono state le istanze rivolte, dai giudici di merito, alla Corte Costituzionale per far dichiarare l’incostituzionalità di alcune delle norme citate e rivedere il sistema dell’ordine dei pagamenti; in alcuni casi la Consulta le ha rigettate, in altre ha accolto il rilievo d’incostituzionalità su alcuni aspetti, pur lasciando sostanzialmente invariato l’assetto della materia.

pubblicato il 12/02/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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