Pagamento dei creditori nei pignoramenti immobiliari

Il pignoramento dei beni di un soggetto debitore, siano essi beni mobili o immobili, si conclude con la vendita all’asta e la distribuzione del ricavato al creditore procedente ed agli altri creditori intervenuti, secondo regole ben precise, previste dal codice civile e di procedura civile, in materia di concorso tra creditori.

La regola generale è quella della “par condicio creditorum”, secondo cui tutti i creditori concorrono ugualmente nel ricevere quanto a loro spettante e, in caso di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare integralmente ciascuno, essi concorrono proporzionalmente in base all’entità del proprio credito.

CREDITI IPOTECARI, PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI

Tale regola, tuttavia, deve fare i conti con le ragioni di chi vanta crediti cosiddetti “privilegiati”, ai quali la legge attribuisce una preferenza rispetto agli altri, riguardo alla loro natura ed al titolo da cui derivano.

I crediti, infatti, si distinguono in tre grandi categorie: ipotecari, privilegiati e chirografari.

Questi ultimi sono i crediti non assistiti da alcun privilegio, che molto spesso, nelle ripartizioni del patrimonio del debitore, rischiano di rimanere insoddisfatti per insufficienza dell’attivo.

I crediti garantiti da ipoteca – gravante su beni immobili o mobili registrati come gli autoveicoli -  godono di particolare favore nella ripartizione del patrimonio del debitore, in quanto vengono soddisfatti per primi; tra essi rientrano i crediti fondiari, derivanti dalla concessione di mutui e finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari, che, per garantirsi, iscrivono ipoteca sull’immobile oggetto di mutuo o su altri immobili del debitore.

ORDINE DI PREFERENZA

Primi ad essere pagati sono propri i creditiori fondiari ed ipotecari, ai quali la legge assegna un regime di favore, poiché essi non concorrono con gli altri crediti di grado inferiore ma solo con altri crediti ipotecari, in base al grado d’iscrizione dell’ipoteca.

Solo se residuano somme ulteriori dal ricavato della vendita del bene pignorato, si provvederà a liquidare i creditori privilegiati e, in ultima istanza, i chirografari.

A titolo esemplificativo ricordiamo che tra i privilegi generali  rientrano i crediti alimentari, i crediti del lavoratore dipendente scaturenti dal rapporto di lavoro, i crediti dello Stato per imposte dirette e per l’IVA, i crediti degli enti previdenziali.

CHIROGRAFARI TEMPESTIVI E TARDIVI 

Dopo i creditori privilegiati, se residuano ancora somme, vengono soddisfatti i creditori chirografari, i quali vengono suddivisi tra creditori tempestivi e creditori tardivi, in base al momento in cui è stata depositata l’istanza di intervento nella procedura esecutiva: se il deposito è avvenuto prima che il giudice abbia disposto la vendita del bene l’istanza si considera tempestiva, altrimenti è tardiva.

I crediti chirografari tempestivi sono soddisfatti con preferenza rispetto a quelli tardivi, secondo la regola della par condicio.

Laddove la somma da distribuire non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori chirografari per intero bisogna calcolare la percentuale di soddisfazione, in proporzione di ciascun credito.

Lo stesso principio vale per i creditori chirografari tardivi, che saranno gli ultimi ad essere soddisfatti.

pubblicato il 29/01/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Pagamento dei creditori nei pignoramenti immobiliariValutazione: 1/5
(basata su 1 voti)