Indici rivelatori dello stato d’insolvenza prima del fallimento

L’art. 67 della legge fallimentare disciplina l’azione revocatoria fallimentare, prevedendo la revocabilità degli atti a titolo oneroso, dei pegni e delle ipoteche, dei pagamenti effettuati dall’impresa prima del fallimento.

Si tratta di un’azione giudiziaria che il curatore fallimentare, nominato dal Tribunale a seguito della dichiarazione di fallimento dell’impresa, può esercitare, al fine di far rientrare nella massa patrimoniale del fallimento le somme corrisposte, a titolo di pagamenti, nel periodo antecedente al fallimento.

PAGAMENTI SOGGETTI A REVOCATORIA FALLIMENTARE

La norma prevede un doppio termine entro il quale il curatore può esercitare l’azione, a seconda che si tratti di pagamenti “anomali”, rispetto al prezzo o rispetto alla modalità di estinzione del debito, per i quali il termine è di un anno dalla dichiarazione di fallimento, o che si tratti di pagamenti normali o abituali, per i quali il termine è di sei mesi.

Per questi ultimi, inoltre, è previsto che, in corso di causa, il curatore debba provare che, al momento di ricevere il pagamento, il creditore dell’impresa fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza dell’impresa (cosiddetta “scientia decoctionis”); in mancanza di tale dimostrazione, la domanda di restituzione verrà rigettata.

CASI DI ESCLUSIONE

L’art. 67 della legge fallimentare, infine, prevede alcuni casi di esclusione dalla revocatoria, di cui molti introdotti da recenti riforme, tra cui il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134.

Al comma 3 la norma richiamata prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria:

a)  i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b)  le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c)  le vendite ed i preliminari di vendita conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d)  gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa;

e)  gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata;

f)  i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g)  i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

La ragione dell’esclusione è nel fatto che i pagamenti elencati al terzo comma dell’art. 67 l.f. devono ritenersi fatti in esecuzione di un obbligo previsto dalla legge o di un piano di rientro omologato dal giudice e che, per questo motivo, non possono essere ritenuti in frode alle ragioni dei creditori.

CONOSCENZA DELLO STATO D’INSOLVENZA

La Corte di Cassazione si è più volte soffermata sull’elemento della “scientia decoctionis”, cioè sulla prova che il curatore deve fornire circa la consapevolezza che il creditore avesse, al momento di ricevere il pagamento dal soggetto in procinto di fallire, del suo stato d’insolvenza.

Vi sono certamente degli indizi che fanno presagire lo stato di decozione dell’impresa, facilmente riconoscibili da parte di chi intrattiene rapporti commerciali con l’azienda insolvente.  

INDICI RIVELATORI DI INSOLVENZA

Come precisa, infatti,  la Corte di Cassazione (ordinanza n. 4794/2018)  nell'azione revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis è ricavabile:

a) dalle modalità non più regolari dei pagamenti, riferiti a importi non corrispondenti alle fatture, soprattutto se scadute e dal divieto di accettazione di pagamenti postdatati;

b) dall'esistenza di un eccesso di indebitamento verso i fornitori, già prima della riunione dei creditori, e dall'utilizzo di assegni in bianco, incassati oltre un mese dopo la loro spedizione;

c) dalla continuità dei rapporti tra le parti, ove la convenuta sia fornitrice abituale della fallita ed operante nello stesso ambito territoriale.

Laddove, infatti, sia possibile per il curatore dimostrare che tra impresa fallenda e fornitore (di beni o servizi) vi fosse abitualità di rapporti e che gli stessi abbiano subito un’alterazione nel loro andamento circa i tempi e le modalità di pagamento, indici rivelatori di difficoltà economiche dell’impresa medesima, i pagamenti percepiti dal fornitore (o da chiunque altro abbia ricevuto somme o altre provviste dall’impresa nei sei mesi precedenti al fallimento) saranno certamente revocabili e dovranno essere restituiti alla massa fallimentare.

pubblicato il 30/03/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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