Assegno divorzile: l’ultima parola delle Sezioni Unite della Cassazione

Si segnala un’importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287 del 11 luglio 2018, con la quale vengono indicati i criteri definitivi cui i Tribunali dovranno attenersi per la determinazione dell’assegno divorzile.

La pronuncia ha fatto chiarezza su di un argomento, quello della spettanza dell’assegno di mantenimento a seguito del divorzio e dei parametri di valutazione dello stesso, sul quale si sono succeduti diversi orientamenti giurisprudenziali, che hanno condizionato le decisioni dei giudici territoriali.

LA SENTENZA DEL 2017

Ricordiamo che lo scorso anno la stessa  Cassazione, con la sentenza n.11504 del 10 maggio 2017, aveva preso le distanze dal criterio consolidato del “tenore di vita in costanza di matrimonio”, spesso adottato dai tribunali per determinare il diritto all’assegno di mantenimento non solo in sede di separazione ma anche di divorzio.

Il nuovo principio indicato dalla Suprema Corte è stato così individuato nell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno, che implica la valutazione della mancanza, in capo al coniuge richiedente l’assegno, di mezzi adeguati o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Sulla base di tale principio, in sostanza, se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; se, invece, lo stesso dimostra di non possedere mezzi adeguati e  di non poterseli procurare per ragioni oggettive il diritto deve essergli riconosciuto.

ART. 5 L.898/70

La base normativa su cui poggiano tali argomentazioni è costituita dall’art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, in virtù del quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Detta norma, secondo la Corte, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica», il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi a tutela della persona più debole; in mancanza di ragioni di solidarietà economica, pertanto, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in un ingiusto arricchimento del coniuge percettore dell’assegno, come è più volte accaduto in passato quando si faceva riferimento in astratto al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio.

LE SEZIONI UNITE: CRITERIO COMPOSITO

Partendo da tali premesse le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n.18287/2018, giungono all’elaborazione di un criterio cd. “composito”, in base al quale i tribunali chiamati a decidere sul diritto all’assegno divorzile dovranno tenere conto di una serie di fattori, da valutare caso per caso, in modo da comprendere le ragioni della “debolezza” del coniuge richiedente e della eventuale sua mancanza di autosufficienza economica.

Le Sezioni Unite, in particolare, pongono in rilievo le scelte comuni adottate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale ed i ruoli endofamiliari assunti di comune accordo; è il caso, ad esempio, della scelta, quasi sempre femminile, di rinunciare ad una carriera professionale ed a lavori più redditizi per dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia.

POSIZIONE DI SQUILIBRO ECONOMICO

Tale situazione, in caso di scioglimento del matrimonio, comporterà necessariamente una posizione di squilibrio economico tra gli ex coniugi, tanto più se la parte debole ha difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro per l’età e le condizioni del mercato del lavoro.

Ciò significa che il principio dell’autoresponsabilità economica deve essere valutato alla stregua di tutti i fattori relativi all’assetto familiare in costanza di matrimonio ed alla determinazioni che hanno riguardato la vita, anche lavorativa, dei coniugi.

Per tutte queste ragioni, le Sezioni Unite affermano il principio secondo cui,  al fine di determinare il diritto all'assegno di divorzio, occorre ricorrere ad un criterio “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

pubblicato il 22/07/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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