Novità per l’iscrizione nel Registro del terzo settore

Tra le leggi emanate nella precedente legislazione una posizione di rilievo assume la riforma del Terzo settore, con l’emanazione del decreto legislativo n. 117/2017 che ha introdotto il Codice che ha riorganizzato la materia.

CODICE DEL TERZO SETTORE

Ricordiamo che Il Codice è composto da 12 titoli, i primi tre dedicati agli aspetti generali ed alla definizione degli enti del terzo settore e dell’attività di volontariato; gli ulteriori titoli riguardano le modalità di costituzione, l’ordinamento, l’amministrazione e gli aspetti contabili e fiscali, alcuni particolari tipi di enti del terzo settore quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso, nonché l’istituzione, per la prima volta in Italia, del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui si dirà in seguito.

LE INTEGRAZIONI AL CODICE

In data 10 settembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto suddetto; si tratta di modifiche per lo più formali, che correggono in alcuni punti la terminologia del precedente decreto, senza modificarne l’impostazione e l’assetto originario.

Di rilievo sostanziale è sicuramente l’art. 6 del nuovo decreto, che introduce  il comma 1-bis dell’articolo 22 sull’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni del terzo settore.

PERSONALITA’ GIURIDICA

Ricordiamo che l’articolo 22 prevede una procedura semplificata per l’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni, fondazione e altri enti del terzo settore; come abbiamo esposto in altro articolo, non tutte le associazioni sono persone giuridiche ma solo queste ultime possono accedere a determinati benefici e, soprattutto, dal punto di vista civilistico godono della responsabilità limitata per le obbligazioni assunte con i terzi.

Per far ciò occorre che l’associazione si iscriva nel Registro unico nazionale del terzo settore,  previa redazione dell’atto costitutivo e dello statuto da parte del notaio, purché vi sia il requisito patrimoniale stabilito dal citato art. 22: un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO 

In particolare, quanto alle modalità di iscrizione, l’art.  22 dispone che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, deve depositarlo entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore; l'ufficio del Registro unico, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente; questi ultimi o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Se, inoltre. nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

IL NUOVO COMMA 1-BIS

Premesso ciò, la novità introdotta dal decreto 105/2018, che ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo in esame, sta nel fatto che anche agli enti già in possesso di personalità giuridica in base alla precedente normativa di cui al D.P.R. 361/2000 potranno iscriversi nel Registro predetto, con la procedura semplificata.

Ciò comporterà la sospensione dell’efficacia della loro iscrizione presso i Registri delle persone giuridiche tenuti presso le prefetture, fino all’eventuale cancellazione dal Registro unico, a seguito della quale tornerà ad essere efficace la precedente iscrizione.

pubblicato il 01/10/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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