Usufrutto dei beni ereditari e legato testamentario

Con la redazione del testamento è possibile disporre del proprio patrimonio e dettare le ultime volontà a favore di eredi e legatari: la principale differenza sta nel fatto che l’erede subentra a titolo universale nelle attività e passività del defunto e, se vi sono altri eredi, concorre con questi in base alla propria quota.

Il legatario è, invece, colui al quale  il testatore attribuisce uno o più beni determinati mobili o immobili, specificati nel testamento; non è rilevante, a tal fine, la terminologia usata dal testatore ( ad es. “Tizio eredita la villa in via xx”, oppure “nomino Sempronio erede dell’autovettura..”) ma che si tratti di beni specifici. 
In caso di accettazione del legato da parte del beneficiario o legatario, egli non acquisterà la qualità di erede ed il suo diritto si esaurirà una volta ricevuto il bene oggetto del legato.

A differenza dell’erede, inoltre, il legatario non risponde dei debiti ereditari e non entra a far parte della comunione dei beni ereditari.

LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA

Il legato può qualificarsi “in sostituzione di legittima”, disciplinato dall’art. 551 del codice civile, quando i soggetti designati dal testatore siano anche eredi legittimari, cioè coloro ai quali la legge riserva una quota ereditaria (si veda articolo sull’argomento).

Il testatore, in questa ipotesi, sostituisce il diritto all’eredità del legittimario con un legato, ma chi lo riceve può scegliere l’uno o l’altro: egli, infatti, può rinunziare al legato e chiedere la legittima, oppure accettare il legato e rinunziare ad ogni pretesa ereditaria.

Ciò dipenderà essenzialmente dal valore del legato: nel caso in cui esso sia inferiore alla quota di legittima il soggetto cui viene destinato il legato avrà interesse a rinunciare al legato per far valere i suoi diritti nei confronti degli altri eredi, mentre, viceversa, egli accetterà il legato e rinuncerà a far valere eventuali azioni ereditarie, salvo che il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA

Diverso il caso del legato in conto di legittima, nel quale il bene viene considerato una sorta di anticipazione o imputazione della quota di legittima, con la conseguenza che, se il legato ha valore inferiore alla quota, l’erede può sempre chiedere la differenza residua, senza dover rinunciare al legato.

La legge dispone che, per attribuire un legato in sostituzione di legittima, occorre che il testatore si sia espresso chiaramente in tal senso, o comunque abbia manifestato chiaramente la volontà di attribuire il bene in sostituzione della quota di legittima; nel silenzio del testatore il legato si presume in conto di legittima. 

IL LASCITO DELL’USUFRUTTO

Spesso il testatore, nel disporre dei propri beni, ne attribuisce l’usufrutto ad uno o più soggetti e la nuda proprietà ad altri, come di frequente accade nei confronti del coniuge, cui viene lasciato l’usufrutto della casa familiare ed ai figli la nuda proprietà; in tal modo si semplifica il trasferimento successivo alla morte del coniuge usufruttuario, con il consolidamento della proprietà in capo ai figli.

In questi casi può porsi un problema interpretativo, circa la natura del lascito dell’usufrutto, se, cioè, qualificarlo come disposizione ereditaria o come legato, nonchè di distinguere  se si tratti di legato in sostituzione o in conto di legittima.

INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO

La questione è stata dibattuta nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 13868 del 31 maggio 2018, ha richiamato importanti principi già affermati in precedenti giurisprudenziali in materia di interpretazione della volontà testamentaria e natura del lascito di usufrutto.

Secondo i giudici di legittimità, nell’applicare l'art. 551 cod. civ., si deve qualificare un legato come "in sostituzione" di legittima quando, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, sicchè, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima.

Ove, pertanto, non risulti la chiara e inequivoca volontà del testatore di disporre un legato "in sostituzione", da desumere da una interpretazione anche complessiva delle clausole testamentarie, il giudice dovrà applicare il suddetto principio di diritto.

pubblicato il 04/10/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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