Gli obblighi del debitore nel pignoramento mobiliare

L’azione esecutiva consistente nel pignoramento dei beni è sicuramente la più temuta da parte di chi è debitore di somme nei confronti di uno o più soggetti privati o pubblici.

Il creditore può espropriare, in base ad un titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza in suo favore, sia i beni mobili che gli immobili del debitore, con modalità diverse regolate dal codice di procedura civile.

Riguardo ai beni mobili l’esecuzione può essere di due tipi: presso il debitore o presso terzi, nel senso che oggetto di pignoramento sono, rispettivamente, beni mobili (compreso il denaro)che si trovano materialmente presso la sede del debitore oppure presso terzi (ad esempio banche).

PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE

Il pignoramento mobiliare presso il debitore si realizza con l’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo in cui essi si trovano e con la redazione del verbale di pignoramento, nel quale i beni vengono descritti e valutati dall’ufficiale medesimo, che ingiunge al debitore di non disporne.

Per redigere un verbale positivo – che dia conto della presenza di beni di valore, come anche dell’eventuale mancanza - è necessario che ci sia il debitore, mentre non è essenziale la presenza del creditore procedente, il quale può tuttavia chiedere di assistere alle operazioni, anche delegando a ciò il suo difensore in giudizio.

Una volta individuati i beni da pignorare l’ufficiale giudiziario li affida ad un custode- individuabile anche nello stesso debitore - in attesa che  vengano trasferiti presso gli Istituti di vendite giudiziarie preposti alla vendita forzata, tramite pubblici incanti, cui oggi è possibile partecipare anche telematicamente, consultando i siti on line degli Istituti.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONI ALL’UFFICIALE

E’ possibile che, al momento dell’accesso, l’ufficiale giudiziario trovi il debitore ma non rinvenga beni di apprezzabile valore; a questo punto egli interrogherà il debitore circa la sua situazione patrimoniale, in particolare chiedendogli di quali beni sia proprietario, includendovi i conti correnti, eventuali stipendi o pensioni, autoveicoli e motoveicoli ed ogni altro bene, nonché gli immobili.

Tale dichiarazione del debitore può essere resa anche in un secondo momento, recandosi in Tribunale dinanzi all’ufficiale giudiziario che ha redatto il verbale entro 15 giorni dall’accesso.

Il debitore pignorato ha l’obbligo di rendere tali dichiarazioni: la legge, infatti, punisce penalmente il colui che rende dichiarazioni false, reticenti o omette di renderle nel suddetto termine.
La norma che sanziona tale reato è l’art. 388 del codice penale, in materia di delitti contro l’autorità giudiziaria e le amministrazioni ad essa relative.

ART. 388 C.P.

Per quanto concerne, in particolare, i pignoramenti la norma in questione prevede anzitutto che “ chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a trecentonove euro”.

Vi è, dunque, un primo obbligo del debitore di conservare in buono stato i beni pignorati, con aumento della pena per chi è stato nominato custode degli stessi, consistente nella reclusione da due mesi a due anni e multa da trenta euro a trecentonove euro, se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e nella reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Sempre a proposito del custode dei beni pignorati l’art.388 c.p. stabilisce che, qualora egli rifiuti, ometta o ritardi un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Si è detto, infine, dell’obbligo del debitore di rendere le dichiarazioni all’ufficiale giudiziario circa la titolarità di beni non rinvenuti in sede di accesso; ebbene, l’omissione di tali dichiarazioni, come pure la falsità delle stesse, comportano la reclusione fino ad un anno o la multa fino a cinquecentosedici euro.

Tutti questi reati sono perseguibili a querela della persona offesa, quindi, nello specifico del pignoramento, l’iniziativa è del creditore. 

pubblicato il 25/02/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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