Ecotassa ed ecobonus sulle auto

Con la legge di bilancio 145/2018 è stato introdotta una misura, in vigore dal 1 marzo 2019, che mira a ridurre l’impatto sull’ambiente prodotto dagli autoveicoli, con la previsione di incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride e di una tassa per l’acquisto di auto ritenute inquinanti.

Sono ritenuti inquinanti gli autoveicoli che producono emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

Con la risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull'ecobonus e sull'ecotassa.

ECOTASSA

In particolare, per quanto riguarda l’ecotassa, è previsto che le auto acquistate, anche in leasing, ed immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, sono soggette al pagamento di una tassa in proporzione alla quantità di biossido di carbonio (CO2) emessa per chilometro eccedente la soglia di 160 g/Km.

Ciò che fa fede, ai fini dell’applicazione dell’ecotassa, è la data dell’immatricolazione, non quella del contratto d’acquisto, sia per le auto comprate in Italia che per quelle comprate all’estero ed immatricolate nel nostro Paese.

PAGAMENTO

Il versamento dell’ecotassa deve essere effettuato dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione per conto dell'acquirente, cioè la concessionaria auto, tramite il modello F24 Elide, la cui ricevuta va conservata assieme ai documenti di circolazione.

L’importo dell'ecotassa è suddiviso in quattro fasce, con i seguenti importi:
- 1.100 euro per le auto che emettono dai 161 ai 175 g/km,
-1.600 euro da 176 ai 200 g/km,
- 2.000 euro dai 201 ai 250 g/km
- 2.500 euro dai 250 g/km in su.

ECOBONUS

Come detto in apertura, dal 1 marzo, fino alla fine del 2021, per chi acquista autoveicoli a ridotto impatto ambientale, cioè con emissioni di CO2 inferiori ai 70g/kmm  sono previsti incentivi, sotto forma di riduzione del prezzo d’acquisto.

L’incentivo si applicherà anche agli acquisti di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, con potenza massima di 11kW e motore con cilindrata massima di 50cc, purchè vi sia contestuale rottamazione di uno appartenente alle classi Euro 0, 1 o 2.

ll contributo, che non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro4.

Tale “sconto” sul prezzo d’acquisto del veicolo sarà, poi, rimborsato al venditore o concessionario dall’impresa costruttrice, che, a sua volta, maturerà un credito  d’imposta.

COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA

E’ inoltre prevista l’introduzione di una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, poiché la norma intende favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

pubblicato il 21/03/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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