Atti interruttivi della prescrizione dei diritti

mani su una scrivania vicino a un martelletto che indicano una riga di un documento

Quando si parla di "prescrizione" dei diritti, si fa riferimento al termine entro cui la legge stabilisce che un certo diritto può essere esercitato. Tutti i diritti civili sono soggetti a prescrizione, fatta eccezione per alcuni "imprescrittibili", che possono essere sempre esercitati: si tratta, in particolare, dei diritti indisponibili, che riguardano la personalità e lo status giuridico dei soggetti e altri previsti espressamente dalla legge.

Termini di prescrizione

Il codice civile distingue tra prescrizioni ordinarie, brevi e presuntive; nel primo caso si applica la disciplina generale e la prescrizione si compie con il decorso di 10 anni a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Rientrano tra i diritti soggetti a prescrizione ordinaria i diritti di credito in generale, cioè le obbligazioni che danno diritto a ottenere il pagamento di una somma.

Tra le prescrizioni brevi rientra il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito altrui, soggetto al termine di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, così come il diritto al risarcimento derivante dalla circolazione dei veicoli che si prescrive nel più breve termine di 2 anni, con qualche deroga nel caso in cui la condotta lesiva integri reato.

Altre prescrizioni nel termine breve di 5 anni: le annualità delle rendite perpetue e dei vitalizi, i corrispettivi delle locazioni, gli interessi, i trattamenti di fine rapporto. Nel termine di 1 anno si prescrivono il diritto del mediatore alla provvigione, come i diritti derivanti dai contratti di trasporto e spedizione, il diritto delle compagnie assicurative a riscuotere i premi.

Prescrizioni presuntive

Le prescrizioni presuntive sono così definite in quanto si riferiscono a casi in cui la legge, passato un breve lasso di tempo, presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto si sia estinto.

Alcune ipotesi di prescrizioni presuntive: 1 anno per la retribuzione delle lezioni a ore o a giorni o mesi impartite dagli insegnanti, per le retribuzioni delle prestazioni lavorative in genere non superiori al mese, dei commercianti per il pagamento delle merci vendute al dettaglio, dei farmacisti per il prezzo dei medicinali.

Si prescrivono presuntivamente in 3 anni il diritto del prestatore di lavoro subordinato al pagamento delle prestazioni lavorative superiori al mese, dei professionisti e dei notai per il loro onorario e il rimborso delle spese anticipate, degli insegnanti per le lezioni impartite per periodi superiori al mese.

Estinzione del diritto e interruzione della prescrizione

In tutti i casi riportati, come negli altri previsti dalla legge, il decorso del termine di prescrizione senza che il diritto sia stato esercitato lo fa estinguere; la conseguenza è che l’esercizio di un diritto, anche in sede giudiziaria, oltre il termine di prescrizione, libera il debitore dall’obbligo di eseguire la propria prestazione nei confronti del creditore.

Al fine di evitare il decorso della prescrizione, occorrono atti che manifestino la volontà di far valere il diritto; tra questi le lettere di diffida che invitano la controparte a adempiere la prestazione richiesta, le notifiche di atti giudiziari, gli accordi scritti, i verbali dei pubblici ufficiali, ma anche l’espresso riconoscimento del debito da parte di chi deve eseguire la prestazione dovuta.

Verbale di pignoramento negativo

In una recente ordinanza, la n. 41386/2021, la Corte di Cassazione si pronuncia riguardo all’effetto interruttivo della prescrizione del pignoramento mobiliare infruttuoso, cioè del verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario che, su richiesta del creditore munito di titolo esecutivo, abbia fatto accesso nella sede del debitore, ma non abbia trovato beni da pignorare.

In tal caso, afferma la Suprema Corte, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti con cui il debitore ha una relazione di parentela o di lavoro e in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso.

pubblicato il 13/04/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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