Come si revoca una donazione?

notaio lavora con documenti e timbro nello studio

Quando si concretizza una donazione?

L'art. 769 c.c. definisce la donazione come quel contratto col quale una parte, denominata donante, in modo libero e spontaneo arricchisce un'altra parte, denominata donatario, disponendo a favore di quest'ultima di un suo diritto o assumendone un'obbligazione.

La donazione può concretizzarsi in due diversi modi:

  • diretta, nel caso in cui un soggetto provveda “direttamente” a donare o assumersi un'obbligazione;
  • indiretta, che raggiunge il medesimo scopo ma tramite diverse modalità (ad esempio invece di donare direttamente un appartamento si fornisce il danaro necessario per comprarlo).

La forma della donazione, a meno che non si tratti di donazioni di modico valore (è il caso dei piccoli presenti regalati in determinate occasioni) è sempre solenne, ossia deve necessariamente essere effettuata avanti ad un notaio e in presenza di due testimoni.

Come può essere revocata la donazione?

Le norme definite agli artt. 800 c.c. ss. sono di particolare rilevanza in quanto derogano a quella che è la normale disciplina in materia contrattuale di impossibilità di revoca ad opera di una sola parte. Se non per motivi “patologici” (come la risoluzione per inadempimento) oppure ove diversamente disposto, infatti, come ad esempio per quanto riguarda il recesso, per poter risolvere un contratto è necessario il mutuo dissenso.

Per quanto concerne la donazione, questa potrà sempre essere oggetto di risoluzione per reciproca volontà al pari degli altri contratti, sarà sufficiente rispettare i medesimi oneri di forma che sono stati utilizzati per la stipula della liberalità.

In tutte le altre ipotesi la donazione può essere revocata solo in due casi ben determinati per legge:

  • sopravvenienza di figli;
  • ingratitudine del donatario.

Non possono tuttavia, in nessun caso, essere oggetto di revoca le donazioni remuneratorie (quelle eseguite in particolare rilevanza giuridica che assume il motivo della donazione) e quelle obnunziali, ossia eseguite riguardo un determinato matrimonio.

In cosa consiste la revocazione per ingratitudine?

L'art. 801 c.c. stabilisce che il donante può domandare la revoca della donazione nel caso in cui il donatario abbia tenuto alcuni comportamenti particolarmente gravi tra cui:

  • l'omicidio consumato o tentato nei suoi confronti e nei confronti del coniuge, di un ascendente o discendente di questi;
  • la calunnia del donante o l'ingiuria grave (si deve quindi ledere l'onore e il decoro della persona finanche attribuirgli la commissione di un determinato reato senza motivo);
  • un atto che pregiudichi il patrimonio del donatario;
  • il rifiuto indebito di prestargli gli alimenti per stato di bisogno.

L'azione di revocazione introitata per questi motivi deve essere esperita, a pena di decadenza, dallo stesso donante o dai suoi eredi entro l'anno in cui lo stesso è venuto a conoscenza del motivo che giustificherebbe la revoca della donazione.

Quando si concretizza la revocazione per sopravvenienza di figli?

L'art. 803 c.c. sancisce invece che le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante.

Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia della sua esistenza. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

L'azione di revoca deve essere proposta entro cinque anni da:

  • giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente;
  • notizia dell'esistenza del figlio o del discendente;
  • riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
pubblicato il 03/01/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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