Decreto “Riaperture”

covid-19

Sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 22.4.21 è stato pubblicato il Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recanti Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Il provvedimento, entrato in vigore il 23 aprile ’21, è stato denominato “Decreto Riaperture”, poiché, dopo mesi di restrizioni e chiusure, prevede la riapertura graduale, a scadenze prefissate, di tutte le attività economiche, anche di quelle considerate più rischiose per il contagio.
Tra le novità del decreto l’introduzione della “certificazione verde”, che consentirà gli spostamenti tra regioni per chi ha effettuato la vaccinazione o risulta guarito dal Covid.
Vediamo nel dettaglio le diverse misure relative alle riaperture, con la precisazione che, in linea generale, esse sono limitate alle zone gialle.

Riaperture dal 26 aprile

In primo luogo, dal 26 aprile sono ripartite tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza (almeno al 50% nelle scuole superiori), con divieto di deroga da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, salvo che nei casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus.
Quanto alle attività di ristorazione, dal 26 aprile è ripartita la possibilità di consumazione all’aperto, al momento fino alle 22 e, senza limiti di orario, negli alberghi; dal 1 giugno riparte anche la ristorazione al chiuso, fino alle ore 18.
Sempre dal 26 aprile sono stati riaperti teatri, cinema, locali e sale da concerto, assicurando una capienza massima di 1.000 persone all'aperto e di 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola sala.
Stessa data di partenza per la possibilità di svolgere all'aperto qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Riaperture dal 15 maggio – 1 giugno – 15 giugno – 1 luglio

A decorrere dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all'aperto, mentre dal 1 giugno riaprono le palestre; sempre dal 1° giugno riprendono le competizioni di livello agonistico riconosciute di preminente interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal  Comitato italiano paralimpico (CIP), assicurando una capienza consentita non superiore al 25 per  cento di quella massima autorizzata e, comunque, un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per impianti all'aperto e di 500 per impianti al chiuso.
Dal 15 giugno 2021, potranno svolgersi fiere all’aperto e, dal 1 luglio, convegni e congressi; dal 1 luglio saranno consentite anche le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di  divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Certificazione verde

Vediamo ora cosa prevede il decreto-legge per quanto concerne le “certificazioni verdi”.
L’articolo 9 del decreto stabilisce che si definiscono tali “le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,  ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”.
La certificazione verde ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta  certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

In caso di guarigione o test

Nel caso di guarigione da Covid, la certificazione verde ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o  digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, ovvero, per i pazienti non  ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; detta certificazione cessa di essere valida se, nei sei mesi, il soggetto contrae nuovamente il virus.
La certificazione verde, a seguito del test antigenico o molecolare, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta dalle strutture sanitarie e dalle farmacie che svolgono i test.

pubblicato il 29/04/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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