Effetti del fallimento sui pignoramenti a carico dell’impresa

pagamenti effettuati dal debitore

Nello svolgimento dei rapporti negoziali, di fronte allo stato d’insolvenza dell’impresa, caratterizzato dall’impossibilità di fare fronte al pagamento dei creditori, questi ultimi rispondono con iniziative volte al recupero dei crediti, fino ad arrivare al pignoramento dei beni e dei conti correnti del debitore.

Si parla, in questi casi, di azioni esecutive, cioè di atti successivi all’ottenimento di un titolo esecutivo giudiziario, sentenza o decreto ingiuntivo, nei confronti del debitore.

Dichiarazione di fallimento

Nei casi in cui anche le azioni esecutive si rivelino del tutto o parzialmente infruttuose, l’impresa è esposta al rischio di fallimento, che può essere dichiarato dal Tribunale, generalmente su istanza di uno o più creditori.

Uno degli effetti del fallimento è la cosiddetta “cristallizzazione” della situazione patrimoniale dell’impresa, cioè l’impossibilità per l’impresa di porre in essere attività quali pagamenti, riscossioni, operazioni contrattuali, etc.

Dal momento della dichiarazione di fallimento, infatti, l’amministrazione del patrimonio dell’impresa passa nelle mani del curatore fallimentare designato dal Tribunale, il quale svolgerà le proprie funzioni in modo da garantire la “par condicio creditorum”, principio in base al quale tutti i creditori concorrono nella ripartizione del ricavato delle liquidazioni del patrimonio, secondo il proprio grado di privilegio.

Tale principio è alla base delle norme della legge fallimentare che disciplinano le conseguenze del fallimento, come gli artt. 44 e 51 del Regio Decreto n. 267/1942.

Inefficacia dei pagamenti

L’art. 44 stabilisce che tutti gli atti compiuti dal fallito, compresi i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci rispetto ai creditori; allo stesso modo sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, che vengono acquisiti dalla procedura fallimentare.

Stesso fondamento ha l’art. 51 l.f., secondo cui dal giorno del fallimento nessuna azione esecutiva o cautelare, cioè pignoramenti e sequestri, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Fallimento e pignoramenti in corso

Può verificarsi, tuttavia, che, al momento della dichiarazione di fallimento dell’impresa, siano in corso pignoramenti iniziati anteriormente; in queste ipotesi la regola è quella dell’interruzione delle procedure esecutive, con la conseguenza che sarà il curatore fallimentare ad acquisire le somme oggetto di pignoramento, mentre il creditore che aveva iniziato la procedura esecutiva potrà insinuarsi al passivo fallimentare per far valere il proprio credito.

Che succede se, invece, nel corso del pignoramento, non si dà atto dell’intervenuta sentenza di fallimento del debitore ed il giudice dell’esecuzione assegna le somme pignorate al creditore?
È possibile che ciò si verifichi in quanto il debitore – cioè l’impresa fallita – non è tenuto a costituirsi e comparire nella procedura di pignoramento; allo stesso tempo, il creditore procedente potrebbe non avvedersi del fallimento del debitore, se questo interviene nel corso della procedura di pignoramento e il relativo ricorso è stato presentato da creditori diversi.

Assegnazione delle somme pignorate

In questi casi, dunque, poiché al giudice della procedura di pignoramento non compete l’onere di accertare lo stato dell’impresa debitrice, si può giungere alla fase finale dell’espropriazione, con l’assegnazione delle somme o dei beni del debitore in favore del creditore.

Di questa ipotesi si è occupata la Corte di Cassazione, nell’ordinanza  n. 10867/2020, relativa a un caso analogo a quello appena descritto, in cui il giudice aveva assegnato al creditore la somma dichiarata disponibile dal terzo pignorato, in un pignoramento presso terzi.

La Cassazione sull’argomento

La Suprema Corte afferma che è pacifico che nessun pagamento effettuato dai debitori a mani del fallito - o comunque non a mani del curatore - può avere effetto liberatorio per l'obbligato, anche nel caso di pagamento eseguito dal terzo pignorato; ciò in quanto il terzo che esegue il pagamento dopo il fallimento del proprio creditore, estingue contestualmente sia il debito del fallito verso il creditore pignorante (assegnatario), sia il proprio debito verso il fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.

Il pagamento così realizzato risulta pertanto inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fall., senza che rilevi l'anteriorità dell'assegnazione, poiché essa viene disposta "salvo esazione", sicché all'assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente.

Conclusioni

Ne deriva il principio secondo cui in caso di fallimento del debitore già assoggettato a espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo pignorato al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione delle somme pignorate, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia.

pubblicato il 19/11/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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