I provvedimenti giudiziari concernenti la responsabilità genitoriale

aula di tribunale

In materia di famiglia l’art. 330 c.c. disciplina i casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevedendo che il giudice può pronunziarla quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio; in tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Nel valutare il venir meno della capacità genitoriale il giudice tiene conto di una serie di elementi, tra cui le relazioni dei servizi sociali, che gli consentono di capire se uno o entrambi i genitori sono in grado di provvedere ai propri figli.

Stato di abbandono dei figli

Tra questi elementi, lo stato di abbandono morale e materiale in cui versano i figli, attestato dagli assistenti sociali nelle loro relazioni, è valutato come indice di incapacità ad esercitare la responsabilità genitoriale ed ha come effetto la dichiarazione di decadenza dei genitore colpevole e la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, se non vi sono, nella cerchia parentale, persone cui poterlo affidare.  
La dichiarazione di decadenza è, tuttavia, revocabile, quando le condizioni che hanno dato luogo alla decadenza cessano.

Opposizione ai provvedimenti

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 16060/2018)  il genitore dichiarato decaduto che abbia interesse a recuperare il rapporto col minore, può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio, facendo valere l'insussistenza di uno stato di abbandono del minore, per poi, una volta avvenuto gradualmente il recupero di detto rapporto, agire per richiedere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 332 c.c..
Tale norma stabilisce che il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Diritto degli ascendenti

Con una recente ordinanza, n. 18607/2021, inoltre, la Suprema Corte ha affermato il diritto degli ascendenti del minore ad opporsi ai provvedimenti del Tribunale in materia di responsabilità genitoriale, in un caso in cui i nonni di un minore avevano presentato reclamo contro il provvedimento del Giudice che aveva sospeso la responsabilità genitoriale e vietato l’avvicinamento anche ai nonni.
Secondo i giudici di legittimità l'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti - ai quali l'art. 317 bis c.c. riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - legittima il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli.

Rapporti affettivi con i minori

La norma richiamata, infatti, dispone che l’ascendente al quale è impedito, da parte dei genitori o di latri soggetti, l’esercizio del diritto di mantenere rapporti con il minore, può ricorrere al giudice perché vengano adottati i provvedimenti opportuni.
Si tratta di un principio generale, che va considerato tenendo conto del primario interesse alla tutela del minore e del suo corretto sviluppo psico-fisico, riconosciuto dal nostro ordinamento e dai Trattati internazionali.

pubblicato il 18/08/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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