Il fondo patrimoniale negli accordi di separazione consensuale

 In diverse  occasioni abbiamo trattato del fondo patrimoniale, previsto all’art. 167 del codice civile, mediante il quale i coniugi possono destinare una parte o la totalità dei loro beni ai bisogni della famiglia.

L’istituto giuridico ha la finalità specifica di consentire ai coniugi di poter fare affidamento, per il loro sostentamento e per quello dei propri figli, sulla redditività dei loro beni, immobili ma non solo, vincolandoli ai bisogni della famiglia.

FINALITA’ INDIRETTA

La finalità sottesa a tale atto, tuttavia, è quella di proteggere il patrimonio dei coniugi dalle possibili aggressioni da parte dei creditori; ciò in quanto, tra gli effetti della costituzione del fondo, vi è quello dell’impignorabilità dei beni in esso compresi, previsto dall’art. 170 c.c.. 

Tale norma, infatti, inibisce ai creditori di uno o di entrambi i coniugi di sottoporre a pignoramento i beni del fondo, a meno che non si riesca a dimostrare che il debito è stato contratto proprio per far fronte ai bisogni della famiglia.

AZIONE REVOCATORIA

Lo scudo dell’impignorabilità, tuttavia, trova un ulteriore limite nella possibilità, per i creditori, di esercitare l’azione giudiziaria “revocatoria”, prevista all’art. 2901 c.c.; l’accoglimento di tale azione da parte del tribunale adito dal creditore fa sì che il fondo patrimoniale divenga inefficace nei suoi confronti.

La conseguenza dell’azione revocatoria, in sintesi, è quella di consentire al creditore, la cui domanda sia stata accolta dal giudice, di espropriare i beni ricompresi nel fondo.

Quanto ai requisiti dell’azione revocatoria, ricordiamo che, nel caso in cui l’atto da revocare sia a titolo gratuito, per il creditore è sufficiente dimostrare la consapevolezza, in capo al debitore, di pregiudicare il diritto del creditore con l’atto stesso e, nel caso in cui l’atto revocabile sia anteriore al sorgere del credito, il dolo del debitore; nel caso di atto a titolo oneroso, il cui esempio tipico è la compravendita, oltre a ciò il creditore deve essere in grado di dimostrare che la parte con cui il debitore ha stipulato l’atto fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore, con l’aggravante del dolo in caso di anteriorità dell’atto rispetto al credito. 

GRATUITA’ DEL FONDO PATRIMONIALE

Tra gli atti a titolo gratuito rientra, per giurisprudenza consolidata, il fondo patrimoniale, attesa la mancanza di corrispettivo a fronte della costituzione del vincolo sui beni.

La gratuità permane anche nel caso in cui il fondo patrimoniale sia funzionale al mantenimento del coniuge economicamente più debole, in caso di separazione consensuale omologata.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9798 del 9.4.2019, a conclusione di un iter processuale iniziato da Equitalia nei confronti di due coniugi che avevano costituito un fondo patrimoniale; l’ente, creditore di un’ingente somma per cartelle esattoriali notificate al marito, aveva esercitato l’azione revocatoria del fondo patrimoniale, fornendo la prova che il credito era sorto prima della costituzione del fondo e che, pertanto, il debitore era consapevole di arrecare pregiudizio alle ragioni dell’ente creditore con tale atto. 

ACCORDO DI SEPARAZIONE

I coniugi si erano opposti, invocando l’accordo di separazione nel quale si faceva riferimento alla precedente costituzione del fondo, circostanza che, a loro dire, avrebbe reso oneroso l’atto medesimo, facendo venir meno i presupposti per l’azione revocatoria, così come esercitata da Equitalia.

La Corte di Cassazione, nel respingere le ragioni dei coniugi, afferma che “ il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. (revocatoria degli atti gratuiti- ndr) non trovando tale azione ostacolo nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto”.

Allo stesso modo, prosegue la Suprema Corte, è irrilevante la circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

pubblicato il 10/06/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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