La denuncia di nuova opera e di danno temuto

costruzione di una nuova casa in cantiere

Cosa sono le azioni a tutela della proprietà?

Le azioni a tutela della proprietà, definibili anche come “azioni di nunciazione” si articolano in due fasi:

  • la prima a carattere cautelare ove si richiede una tutela specifica atta a prevenire l'insorgenza di un danno ad una cosa determinata;
  • la seconda che invece si svolge secondo le classiche regole del processo civile ove si decide, in pieno contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per accogliere o meno la domanda avanzata dal ricorrente.

Uno dei fondamentali elementi che distingue queste particolari azioni riguarda il loro carattere preventivo e quindi la capacità di intervenire preventivamente al fine di evitare un danno certo che potrebbe verificarsi in futuro, soprattutto considerate le lungaggini processuali degli ordinari giudizi.

Cos'è la denuncia di nuova opera?

L'art. 1171 c.c. sancisce che colui il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, stia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. La norma definisce l'istituto come “denunzia di nuova opera”.

Introitato il ricorso, a seguito di sommaria ispezione da parte dell'autorità giudiziaria, questa potrà concretamente:

  • vietare la continuazione dell'opera e ordinare a chi ha promosso in giudizio di presentare idonea cauzione;
  • consentire - viceversa - la continuazione previa presentazione di adeguata cauzione da parte del costruttore.

Al termine del giudizio ordinario potrà dunque succedere che se risulterà soccombente l'attore, questi sarà tenuto a risarcire il convenuto del danno causato dalla sospensione, in caso contrario, questo dovrà farsi carico delle spese di demolizione e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Cos'è la denuncia di danno temuto?

L'art. 1172 c.c. sancisce che il soggetto legittimato che ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

Ricorre la diversa ipotesi di danno temuto quando da parte dell'attore si assume che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare un danno al proprio fondo non in considerazione dell'attività in sè posta in essere, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento.

Quali sono i soggetti legittimati a richiedere la tutela?

I soggetti legittimati a esperire tale rimedio sono il:

  • proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento (es. usufruttuario);
  • possessore.

L'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque colui che abbia la disponibilità (edificio, albero) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) di colui che denunci la situazione di pericolo.

pubblicato il 07/02/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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