La disciplina del diritto d’autore

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Il “diritto d’autore”, anche detto “copyright”, è riconosciuto dal nostro ordinamento a chiunque voglia tutelare una propria opera d’ingegno inedita, nei settori letterario, artistico, cinematografico, scientifico, multimediale, informatico, in generale in tutti i settori dove si possa realizzare un’opera creativa o intellettuale.

Normativa

La disciplina giuridica è contenuta negli articoli dal 2575 al 2583 del codice civile, oltre che in una legge nazionale, la n. 633 del 22.4.1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), nonché nella Convenzione di Berna del 24.07.1971 e nella Direttiva 2001/29/CE sul Diritto d’autore e società dell’informazione.
Titolare del diritto d’autore è l’autore dell’opera o, in caso di opera creata nell’ambito di un lavoro dipendente, il datore di lavoro, cioè l’ente o impresa presso cui lavora colui che ha creato l’opera.
Il diritto sorge automaticamente con la creazione dell’opera, purché sia riferibile al suo autore; il deposito dell’opera presso gli uffici della SIAE non è, pertanto, necessario, ma può essere utile per certificare la paternità dell’opera e la data della stessa.

Diritti patrimoniali

Con il diritto d’autore si acquisisce l’esclusiva nell’utilizzazione economica dell’opera; ciò significa che solo il titolare del diritto può pubblicare l’opera e  trarne gli utili, riprodurla, distribuirla e commercializzarla, salvo espresso consenso del titolare per l’utilizzo da parte di terzi. Si parla, in proposito, di “diritti patrimoniali” connessi all’opera; essi possono essere trasferiti a terzi ma decadono al termine del settantesimo anno dalla morte dell’autore. Il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore avviene mediante la stipula di un contratto di cessione o di licenza, nel quale viene stabilita la durata della licenza, il corrispettivo spettante al cedente, l’eventuale esclusiva della licenza ed altri diritti ed obblighi derivanti dalla cessione.

Contratto di edizione

Un esempio di licenza è il contratto che l’autore dell’opera letteraria o artistica stipula con la casa editrice, attraverso il quale quest’ultima si impegna a pubblicare e commercializzare l’opera, garantendo all’autore una percentuale sul prezzo finale dell’opera.
Il contratto di edizione può durare al massimo 20 anni, come previsto dalla legge sul diritto d’autore; tale termine va messo in relazione al termine di durata del diritto d’autore, 70 anni dalla morte dell’autore, oltre il quale l’opera diventa di “dominio pubblico” è può essere pubblicata liberamente, purchè nel rispetto della dignità dell’autore.

Diritto morale

Con il diritto d’autore, infatti, sorge anche il “diritto morale” all’opera, cioè il riconoscimento, in capo al titolare del diritto d’autore, della paternità dell’opera, della sua originalità e delle sue caratteristiche; per questo motivo il titolare può opporsi ad ogni alterazione o modificazione dell’opera da parte di terzi, i quali saranno tenuti al risarcimento dei danni nei confronti del titolare del diritto.
A differenza dei diritti patrimoniali, il diritto morale si trasmette agli eredi del titolare del diritto d’autore e non cessa dopo i 70 anni dalla sua morte: gli eredi, infatti, possono opporsi all’utilizzo improprio, in quanto lesivo della dignità e della memoria del suo autore, dell’opera stessa da parte di chiunque la pubblicizzi o commercializzi.

pubblicato il 17/04/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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