Il diritto-dovere di visita dei figli per il genitore non collocatario

Gli articoli dal 337 bis al 337 octies del codice civile, contenuti nel capo dedicato all’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio e, in generale, in tutti i casi di scioglimento del matrimonio, privilegiano il criterio dell’affidamento condiviso dei figli, previa valutazione da parte del giudice del preminente interesse dei minori.
A tal proposito l’art. 337 ter del codice civile stabilisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Genitore non collocatario

Nel caso di collocazione prevalente dei figli presso uno dei due genitori, in capo al genitore non collocatario sussiste il diritto-dovere di visita e di cura, oltre che mantenimento economico nelle modalità disposte dal giudice.
Sul diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, in particolare sulla sua coercibilità a seguito di inadempimento da parte del genitore medesimo, si è pronunciata la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 6471/2020, a seguito di ricorso da parte del genitore collocatario, il quale aveva ottenuto, dalla Corte d’appello, un provvedimento di condanna al pagamento di un’ammenda, a carico del genitore inadempiente, ai sensi dell’art. 614 bis del codice civile.

Art. 614 bis c.c.

Tale norma, in caso di inadempimento degli obblighi di fare infungibile o di non fare, dispone che “con il provvedimento di condanna all’adempimento il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento stesso. Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
La misura indicata dall’art. 614 bis corrisponde all’astrainte di diritto francese, cioè ad una penalità di mora, consistente in un obbligo imposto dal giudice alla parte inadempiente di pagare una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della prestazione dovuta; essa ha la funzione di coercizione indiretta, in quanto vuole indurre all’adempimento mediante una pressione economica, oltre ad avere funzione sanzionatoria.

Non coercibilità del diritto-dovere di visita

Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, il diritto-dovere di visita dei figli da parte del genitore non collocatario non è coercibile, nel senso che non si può costringere, tramite provvedimento giudiziario, né tantomeno tramite sanzione pecuniaria, il genitore ad adempiere tale obbligo.
La ragione è che, trattandosi di un “potere-funzione” non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.
Ogni diversa lettura di tale diritto-dovere di visita, che volesse affermarne la natura di obbligo coercibile, precisa la Cassazione, contrasterebbe con la stessa finalità di quel diritto-dovere, di realizzazione dell’interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza.
Ciò, tuttavia, non significa che la violazione dei doveri collegati alla responsabilità genitoriale rimanga senza effetti, ben potendo il Tribunale adottare provvedimenti, come l’ammonimento del genitore, fino ad arrivare alla sospensione e, nei casi più gravi, alla revoca della responsabilità genitoriale.

pubblicato il 02/04/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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