Procura alle liti rilasciata al difensore in giudizio

persona che firma dei documenti sulla scrivania

Quando si parla di “procura” si fa riferimento al mandato conferito da un soggetto ad un altro per il compimento di determinati atti.

Tipi di procura

La procura può essere generale, se viene rilasciata per il compimento  di una pluralità di negozi giuridici ed attività, come avviene tipicamente nelle società e nelle attività imprenditoriali, con la nomina degli “institori”: si tratta di soggetti che, in virtù delle proprie competenze e capacità di gestione dell’impresa (direttori generali, presidenti di società ma anche figure diverse) vengono investiti dei poteri di rappresentanza dell’impresa.
Si parla di procura speciale quando ha per oggetto il compimento di determinati atti, specificati nel mandato, come la procura a vendere o comprare nel contratto di compravendita, la procura all’incasso allo scopo di ricevere pagamenti.

Procura alle liti

Un esempio di procura è quella "alle liti” conferita per la rappresentanza in giudizio, tipica quella rilasciata dal cliente al proprio avvocato; in tal caso l’esigenza è quella di farsi rappresentare da un professionista abilitato all’esercizio della professione forense, che agisca nell’interesse del suo assistito e che lo rappresenti dinanzi all’autorità giudiziaria, sulla base di un mandato scritto senza del quale l’avvocato non può validamente svolgere il suo patrocinio.
In particolare, la procura alle liti viene rilasciata dal cliente al proprio difensore su foglio separato dall’atto giudiziario (procura “in calce”) oppure sulla prima pagina dell’atto, cosiddetta “a margine”; la sottoscrizione del mandante viene poi autenticata, con propria firma, dal difensore.

Vizi della procura

I “vizi” della procura, come, ad esempio, la mancanza di sottoscrizione da parte del procuratore o della parte, come pure la mancata allegazione della stessa all’atto introduttivo di una causa, sono sempre sanabili.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n.23958/2020, partendo dalla lettura dell’art. 182 c.p.c., il quale stabilisce che “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Sanabilità in caso di mancanza

In base alla norma citata, spetta al Giudice il compito di rilevare, anche d’ufficio, l’irregolarità della procura alle liti, concedendo al difensore un termine per sanare il difetto; ciò deve intendersi riferito, precisa la Suprema Corte, anche alle ipotesi di inesistenza della procura, perché, in caso contrario, non avrebbe una logica spiegazione il richiamo testuale riferito all'assegnazione del termine per il “rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”.
Il principio affermato dalla Cassazione, nella citata sentenza, è pertanto il seguente: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della Legge n. 69 del 2009 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti 'ex tunc' (retroattivi, ndr), senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa”.

pubblicato il 14/05/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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