La responsabilità del venditore per difetto di conformità

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Il venditore ha l'obbligo di consegnare i beni in modo corrispondente al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna che si manfesti entro due anni da tale momento. L'oggetto, materiale o immateriale, per essere conforme deve avere i seguenti requisiti soggettivi:

  • corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità promessa nonché possedere la funzionalità e la compatibilità come prevista dal contratto di vendita;
  • essere idoneo a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore;
  • dovrà essere fornito assieme a tutti i relativi accessori a corredo;
  • essere aggiornato o comunque essere fornito con tutti gli aggiornamenti.

Non sussiste mancanza di conformità se al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore, è stato specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità e lo stesso ne ha previamente accettato tali scostamenti.

Quali possono essere i difetti di conformità?

I difetti di conformità si riferiscono a situazioni o condizioni in cui il prodotto acquistato non corrisponde alle caratteristiche, alle prestazioni e alle garanzie previste dal contratto di vendita. Le difformità possono essere inquadrate come difetti:

  • funzionali nel caso in cui il prodotto non funzioni a dovere, ad esempio non si accenda oppure non operi correttamente;
  • di montaggio ove l'oggetto non sia stato correttamente assemblato dal costruttore;
  • di finitura nel caso in cui il prodotto presenti graffi, spaccature oppure puramente estetici come macchie, sbavature o deformazioni;
  • di sicurezza se l'oggetto rappresenti un rischio per la salute in quanto non rispetta gli standard normativi;
  • di conformità degli accessori quanto gli stessi non rispettano le caratteristiche previste dal contratto di vendita.

Cosa può fare il consumatore nel caso rilevi dei difetti?

Le norme di riferimento sono costituite dagli artt. 135 bis e ter del Codice del Consumo, sostituiti dall'art. 1 c. 1 D.Lgs. 170/2021. Ove si presenti uno dei difetti elencati il consumatore può denunciare tale difformità al venditore avvalendosi di uno dei seguenti rimedi:

  • un risarcimento in forma specifica da attuare tramite riparazione o sostituzione a meno che il rimedio prescelto non imponga al venditore costi sproporzionati tenuto conto del valore della cosa e dell'entità del difetto;
  • riduzione proporzionale del prezzo in relazione alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore nel caso in cui questo non sia difforme;
  • risoluzione del contratto con restituzione dell'importo versato, salvo il caso in cui la difformità sia di lieve entità.

La garanzia legale di conformità può essere limitata o aumentata?

Riguardo eventuali deroghe alla normativa prevista per legge, l'art. 135 sexies del Codice del Consumo ha stabilito che le parti possono derogare la disciplina legale di tutela del consumatore solo entro dei limiti definiti dalla legge stessa.

In primo luogo è previsto che ogni patto antecedente alla comunicazione al venditore del difetto di conformità che esclude o limita i diritti del consumatore è nullo. Del pari è sanzionata con la nullità qualsiasi clausola contrattuale che preveda limitazioni ai diritti dei consumatori derivanti dall'applicazione di una normativa extraeuropea.

In ogni occasione, ai sensi dell'art. 135 quinquies Codice del Consumo, è permesso al venditore di offrire, anche tramite una garanzia convenzionale (quindi prevista direttamente dal contratto di compravendita) delle condizioni più favorevoli al consumatore come ad esempio estendere la durata della garanzia oppure aumentare la copertura stessa della qualità dell'oggetto.

pubblicato il 13/04/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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