Rimborso spese per dispositivi di sicurezza anti Covid-19

Il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, cd. “Cura Italia”, tra le varie misure di sostegno economico alle imprese prevede la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per i dispositivi di sicurezza adottati nei luoghi di lavoro, relativamente all’acquisto di mascherine, guanti in lattice, camici, calzari, disinfettanti ed ogni altro dispositivo necessario alla protezione individuale.
Sul sito di Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.) è stato pubblicato il bando che specifica le modalità per la presentazione delle domande dei rimborsi e l’erogazione degli stessi.

Spese rimborsabili

Per quanto riguarda i requisiti, le spese rimborsabili devono:
1) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso, con la precisazione che rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
2) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
3) essere non inferiori a euro 500,00;
4) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Le spese sono rimborsabili al 100% ma nei limiti di € 500,00 per ciascun addetto all’impresa che ha acquistato i dispositivi di sicurezza; in ogni caso il limite massimo di spesa rimborsabile è di € 150.000 per impresa.

3 fasi per il rimborso

Quanto alle domande da presentare per i rimborsi, il bando prevede 3 fasi: la fase 1 riguarda l’obbligo di prenotarsi sul sito web di Invitalia, nella pagina “Impresa Sicura”, dal giorno 11 maggio al giorno 18 maggio 2020. Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso. In caso di presentazione di più prenotazioni, è considerata, ai fini della formazione dell’elenco di cui alla fase 2, la prima prenotazione regolarmente trasmessa.
La fase 2 consiste nella pubblicazione, sul predetto sito, entro 3 giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle domande, dell’elenco delle domande regolarmente acquisite, con l’indicazione, per ciascuna prenotazione, dell’importo del contributo richiesto e l’esito della prenotazione.
Le imprese che  avranno presentato le domande ritenute “ammissibili” potranno accedere alla fase 3, nella quale saranno tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica indicata sul predetto sito web, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti dei dispositivi di sicurezza e relative evidenze di pagamento.
L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.
Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia; occorre, inoltre, un dispositivo di firma digitale per completare l’istanza.

Esito dell’istruttoria

Invitalia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia del suddetto provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso.
Nel predetto provvedimento, è riportato, altresì, l’elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori, nonché di quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziare.
Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

pubblicato il 13/05/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

Parole chiave
Covid-19, impresa, Invitalia
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