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Si parla di leasing “traslativo” quando, al termine della locazione , l’utilizzatore acquista la proprietà del bene, pagando, solitamente, una “maxirata” finale o, in ogni caso, il saldo del prezzo concordato.
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Nel contratto di leasing traslativo, ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13956/2019, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio
Fino all’entrata in vigore della legge n. 208/2015 (stabilità 2016) il contratto di leasing immobiliare era consentito solo per l’acquisto di immobili ad uso commerciale, rimanendo, perciò, escluse le abitazioni.