Debitore insolvente ed espropriazione della quota sociale

L’art. 2910 del codice civile consente al creditore di espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile, per conseguire quanto gli è dovuto.

Rientrano, nella definizione di “beni”, oltre ai mobili ed immobili, anche i beni cosiddetti “immateriali”, cioè il denaro, i titoli, i frutti in genere e, tra questi, gli utili derivanti dall’esercizio di un’impresa.

ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE

Anche la quota sociale può essere espropriata, come prevede l’art. 2471 c.c., dettato in materia di società a responsabilità limitata; la limitazione alle società di capitali dell’espropriabilità della quota si spiega con la natura della partecipazione sociale, diversa a seconda che si tratti di partecipazione ad una società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) o ad una società di capitali ( società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni).

NELLA SOCIETA' DI PERSONE

Nelle società di persone infatti, ogni singola quota appartenente ad un socio è caratterizzata, oltre che dal conferimento (in danaro o altri beni) – aspetto comune a tutti i tipi di società – anche dalla “personalità” della partecipazione, nel senso che l’intera compagine sociale ha interesse a scegliere i propri soci ai quali attribuire fiducia per l’esercizio dell’impresa.

Ne consegue che l’espropriazione della quota sociale nelle società di persone non è consentita perché si porrebbe in contrasto con la natura stessa dell’organizzazione, consentendo a terzi di subentrare coattivamente nella società in luogo del socio espropriato. Questo, infatti, è proprio l’effetto principale dell’espropriazione della quota sociale: la vendita a terzi soggetti interessati all’acquisto della partecipazione, sul cui ricavato il creditore procedente potrà soddisfarsi.

Ma come si arriva a ciò? Il creditore dovrà promuovere un’azione esecutiva, notificando un atto di pignoramento al proprio debitore ed alla società di cui questi è socio, cui seguirà l’iscrizione a ruolo della procedura presso il Tribunale competente per territorio.

La forma di pubblicità prevista per gli atti che riguardano le società è l’iscrizione nel Registro delle Imprese, presso il quale dovrà essere depositato l’atto di pignoramento notificato, al fine di renderlo noto ed efficace anche nei confronti dei terzi. Seguirà la fase della valutazione della quota dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, il quale potrà disporne la vendita con ordinanza.

NELLA SOCIETA' DI CAPITALI

Può accadere tuttavia che, anche nelle società di capitali, all’interno dello statuto, sia prevista l’intrasferibilità della quota; in tal caso la legge prevede che se, dinanzi al Giudice, creditore, debitore e società non si accordano, la vendita avrà luogo all’incanto ma sarà priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenterà un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Finalità della disposizione da ultimo citata è proprio quella di consentire, nelle società di capitali dove è prevista l’intrasferibilità della quota, di preservare la possibilità di scelta dei propri soci anche nei casi di insolvenza e crisi di un socio: la norma, infatti, si applica pure in caso di fallimento del socio, che potrà essere sostituito da un nuovo soggetto che acquisterà la sua quota, il cui ricavato servirà al soddisfacimento dei creditori del socio insolvente.

pubblicato il 07/03/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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