Sostituzione agevolata della prima casa

L’agevolazione “prima casa” spetta anche a chi compra una “prima casa” pur possedendone un'altra, con l'intenzione naturalmente di vendere quella già di sua proprietà entro un anno dal nuovo acquisto e ciò «anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto», ha precisato l'Agenzia delle Entrate a seguito di uno specifico quesito posto in occasione di Telefisco 2016.

Il legislatore «ha inteso agevolare la sostituzione della “prima casa”, introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto».

VECCHIA TASSAZIONE PER IL CREDITO D'IMPOSTA

Oggi, quindi, al nuovo acquisto, consegue un credito d’imposta pari alla tassazione subita all'epoca del primo acquisto, nel limiti dell’importo delle imposte da pagare in sede di nuova compravendita (articolo 7 legge 448/1998).

Il contribuente può fruire del credito di imposta «all’atto di acquisto del nuovo immobile», senza aspettare di aver venduto quello vecchio, portandolo in diminuzione dall’imposta di registro applicata sul nuovo atto di acquisto agevolato.

SU COSA SI APPLICA?

Il credito d'imposta, inoltre, può essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su qualsiasi atto presentato per la registrazione dopo la data di acquisizione del credito, nonché delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente al nuovo acquisto od anche usato in compensazione rispetto alle somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

ESEMPIO

Nel caso pratico ipotizziamo che l'imposta di registro per l'acquisto della nuova casa sia superiore a quella pagata per la prima acquisizione; l'acquirente, grazie a questa normativa, dovrà pagare solo la differenza che intercorre tra i due tributi a titolo di compensazione, mantenendo il regime di tassazione agevolata di cui ha usufruito per l'acquisto della prima casa.

LO SCOPO DELLA NORMA

Suddetta normativa ha la finalità di dare un'incentivazione al contribuente per facilitarlo ad acquistare un altro immobile che meglio si confaccia alle proprie esigenze, magari mutate nel breve periodo, mantenendo il beneficio del credito d'imposta che passa dalla vecchia abitazione alla nuova, al netto delle imposte della nuova compravendita.

pubblicato il 08/03/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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