Comunione legale: l’immobile acquistato da un coniuge con esecuzione forzata

Secondo la previsione dell’art. 177 del codice civile oggetto della comunione legale tra coniugi sono: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
L’argomento riveste importanza soprattutto nel momento in cui la comunione legale si scioglie – per intervenuta separazione e  divorzio o nel caso di morte di uno dei coniugi – in quanto si tratta di stabilire quali siano i beni o la quota di beni che rimangono nel patrimonio dell’altro coniuge.

IL PROBLEMA DEGLI ACQUISTI IN BASE A PRELIMINARE INADEMPIUTO

In tema di acquisti, di cui alla lettera a) dell’art.177 c.c., ci si chiede se in essi possano farsi rientrare anche gli immobili oggetto di preliminare di compravendita stipulato da un coniuge in costanza di matrimonio, quando al preliminare non sia seguita la stipula del rogito definitivo, per inadempimento del promittente venditore.

In un caso giunto al vaglio della Corte di Cassazione (sent. n.11504/2016), un soggetto (che identifichiamo con A), già coniugato in regime di comunione e successivamente separatosi dal coniuge, chiedeva al giudice che gli effetti della sentenza emessa ex art 2932 c.c. nel giudizio promosso dall’altro coniuge ( B ), si estendessero alla comunione legale, facendo rientrare il bene così acquistato nel patrimonio comune.
Nello specifico, B  aveva sottoscritto con un costruttore un preliminare per l’acquisto di un immobile; a seguito del mancato adempimento, da parte del costruttore, dell’obbligo di trasferire l’immobile con la stipula del rogito, B si rivolgeva al Tribunale per ottenere la dichiarazione di trasferimento della proprietà in base all’art. 2932 c.c..

Tale ultimo articolo, che disciplina l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Ebbene, ottenuta la sentenza da parte di B, il soggetto A, che nel frattempo si era separato da B, si rivolge all’autorità giudiziaria per far accertare il proprio diritto pro quota sull’immobile, sulla base della previsione di cui all’art. 177 lett. a) del codice civile.

ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI CREDITO DALLA COMUNIONE

La vicenda, giunta in Cassazione, permette ai giudici della Suprema Corte di affermare alcuni importanti principi: il primo è quello secondo cui la comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 c.c., riguarda solo gli acquisti, intendendosi con tale locuzione gli atti implicanti trasferimenti del diritto di proprietà o la costituzione di altri diritti reali e non quindi i diritti di credito sorti dal preliminare concluso da uno dei coniugi. Di conseguenza, in caso di preliminare stipulato da uno solo dei coniugi l'altro non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato ad agire ex art. 2932 c.c..

Secondo il costante orientamento della Corte, infatti, non cade in comunione legale l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex art. 2932 cod. civ., a causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest'ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione (tra le tante, v. Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012 Rv. 623485; Sez. 2, Sentenza n. 1548 del 24/01/2008 Rv. 601814; Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 2003 in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 18/02/1999 Rv. 523338).

E' stato infatti precisato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione (v. Sez. 2, Sentenza n. 1548/2008 cit.).

pubblicato il 24/06/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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