L’azione revocatoria semplificata

 In un altro articolo ci siamo occupati dell’azione revocatoria ordinaria, cioè dello strumento giuridico previsto dal codice civile all’art. 2901, nella parte dedicata ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore.

Abbiamo visto come lo scopo della suddetta azione è quello di far dichiarare dal giudice l’inefficacia, rispetto al creditore che esercita la revocatoria, degli atti dispositivi compiuti dal debitore al fine di spogliarsi dei propri beni e sottrarli all’aggressione da parte dei creditori; la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria, pertanto, avrà come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati a terzi dal suo debitore, sui quali potrà soddisfarsi. L’azione revocatoria ordinaria, pertanto, costituisce il presupposto per agire esecutivamente sui beni del debitore, dei quali questi si sia liberato – realmente o simulatamente - mediante atti dispositivi; è evidente, pertanto, come l’effetto della revoca dell’atto dispositivo non sia immediato ma subordinato al termine del processo instaurato dinanzi al tribunale dal creditore con l’esercizio dell’azione revocatoria e, successivamente, allo svolgimento degli atti  e della procedura esecutiva sui beni pignorati del debitore.

LIMITI DELLA REVOCATORIA ORDINARIA

In sostanza, dal compimento dell’atto dispositivo da parte del debitore (vendita dei beni o permuta o donazione o costituzione di fondo patrimoniale o trust, etc.) al momento in cui il creditore potrà effettivamente soddisfare il suo credito possono passare diversi anni, circostanza che non è certo di giovamento per il creditore.

Dalle vicende successive all’atto dispositivo, relative ai beni  oggetto di revocatoria, il creditore può difendersi unicamente facendo valere la trascrizione della propria domanda revocatoria, trascrizione che, per ovvie ragioni di opportunità, va eseguita al più presto, subito dopo la notifica al debitore dell’atto di citazione, proprio per prevenire le conseguenze di ulteriori atti dispositivi a favore di terzi.

IL NUOVO ART. 2929 BIS C.C.: LA REVOCATORIA SEMPLIFICATA

Con il Decreto Legge n. 83 del 27.06.2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, è stata introdotto nel codice  civile, tra le altre norme, il nuovo art. 2929 bis, sotto la rubrica “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, meglio nota come “azione revocatoria semplificata”.

Vediamo cosa dispone la nuova norma, con la precisazione che il comma 2,3 e 4 sono stati recentemente modificati dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59. L’art. 2929 bis così recita:
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.”

ANTICIPAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA REVOCATORIA

La principale novità introdotta dal legislatore consiste nella possibilità offerta al creditore di esperire un’azione esecutiva (pignoramento) sui beni del debitore senza dover preventivamente attendere l'esito dell'azione revocatoria rivolta a rimuovere l'efficacia del vincolo o dell'atto di disposizione a titolo gratuito, compiuto successivamente al sorgere del debito e avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati.

E’ possibile, in tal modo, ridurre sensibilmente i tempi per la realizzazione del credito insoddisfatto, anticipando gli effetti della sentenza di revocatoria e la fase esecutiva, purchè il pignoramento venga trascritto entro 1 anno dall’atto dispositivo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma si riferisce esclusivamente agli atti dispositivi a titolo gratuito, quali le donazioni, le costituzioni di fondo patrimoniale, i trust o gli atti con vincolo di destinazione, compiuti dopo il sorgere del credito.

La ragione della limitazione dell’ambito di applicazione sta nel fatto che per tali tipi di atti è evidente lo scopo fraudolento da parte del debitore, cioè l’intenzione di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del creditore, fatta salva la prova contraria a carico del debitore.

L'art. 2929 bis c.p.c., poi, chiarisce che in caso di  disposizione a favore di terzo l’esecuzione dovrà essere condotta nella forma prevista dal codice di procedura civile per l’espropriazione contro il terzo proprietario; con l’ulteriore specificazione che, una volta venduto all’asta il bene, nella distribuzione del ricavato il credito procedente sarà preferito ai creditori personali del terzo.

OPPOSIZIONE DEL DEBITORE E DEI TERZI

E’ previsto, inoltre, il diritto del debitore, del terzo assoggettato ad espropriazione e di ogni altro interessato di proporre opposizione all’esecuzione ex artt. 615 c.p.c. e ss., qualora venga contestata la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma o la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

pubblicato il 21/07/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
L’azione revocatoria semplificataValutazione: 4/5
(basata su 1 voti)