La negoziazione assistita

Il d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, disciplina tra l’altro l’istituto della negoziazione assistita.
Lo scopo dell’istituto è quello di alleggerire il contenzioso giudiziario e, allo stesso tempo, fornire ai cittadini uno strumento agile e veloce di risoluzione delle controversie.

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE

La negoziazione assistita consiste nell'accordo, cd. convenzione di negoziazione, con il quale le parti coinvolte in una lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni.
La convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

PROCEDURA

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale.
La negoziazione assistita può essere facoltativa o obbligatoria; in entrambi i casi deve essere preceduta dall’invito, rivolto dall’avvocato all’altra parte, a stipulare l’accordo di negoziazione.
In caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
Se l'invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo, con la stipula dell’accordo,  o negativo, con la stesura di una dichiarazione di mancato accordo.
L'accordo costituisce titolo esecutivo, valido anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

La legge prevede la negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000 e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”.
Nei suddetti casi, l'art. 3 del d.l. n. 132/2014 dispone che “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

LA NEGOZIAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

L'art. 6 del II capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile  anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, nel qual caso l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita viene sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale lo autorizza solo se rispondente all'interesse dei figli.
Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale dispone la comparizione delle parti.
Una volta autorizzato, l'accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

pubblicato il 24/12/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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