La vendita forzata dei beni pignorati

 L’art. 2910 del codice civile consente al creditore di espropriare i beni del debitore insolvente, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione forzata, cioè per la fase successiva al conseguimento del “titolo esecutivo”, costituito generalmente da sentenza o da decreto ingiuntivo che impongono al debitore il pagamento della somma dovuta al creditore.

INIZIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

Se la parte obbligata in base al titolo non adempie alla sua obbligazione spontaneamente o, al più, entro 10 giorni dalla notifica del precetto da parte del creditore, si apre la fase esecutiva: il creditore dovrà notificare un atto di pignoramento al proprio debitore, quindi iscrivere a ruolo la procedura presso il Tribunale competente territorialmente.  
Oggetto del pignoramento possono essere beni immobili, mobili, mobili registrati, partecipazioni sociali, crediti in generale vantati dal debitori verso terzi, conti correnti, stipendi, pensioni.      

Per i beni mobili ed immobili il fulcro della procedura esecutiva consiste nella vendita forzata del bene, sul cui ricavato il creditore procedente e gli altri creditori eventualmente intervenuti potranno soddisfarsi, partecipando alla distribuzione della somma pagata dall’aggiudicatario.
La vendita forzata o coattiva dei beni pignorati viene disposta dal Giudice dell’esecuzione e può svolgersi in due modi: senza incanto o con incanto.

VENDITA SENZA O CON INCANTO

La differenza tra i due tipi di vendita consiste in questo: nel primo caso chi è interessato all’acquisto del bene deve presentare in busta chiusa un’offerta, non inferiore rispetto alla somma indicata nell’ordinanza del giudice (pubblicata sui siti specializzati in aste e sul portale dedicato dei Tribunali), unendovi la cauzione (non inferiore ad un decimo della somma offerta, a pena d’invalidità) nelle modalità indicate nell’ordinanza e tale offerta è irrevocabile fino a che viene esaminata al giudice e ritenuta valida.

Nel secondo caso la gara è pubblica ed il bene viene aggiudicato a chi ha fatto l’offerta più alta, con possibilità di rialzo ogni tre minuti al prezzo minimo stabilito dal Giudice o dal suo delegato; per l’aggiudicazione del bene, tuttavia, occorre attendere ulteriori 10 giorni dall’incanto, durante i quali la legge consente ad altri soggetti di presentare offerte ulteriori, superiori di 1/5 al prezzo raggiunto con l’incanto.

Con la riforma introdotta con la legge 132/2015 è stato dato impulso alle procedure senza incanto, prevedendo la possibilità di offrire una somma inferiore di non oltre ¼ rispetto al prezzo base e consentendo, in caso di mancanza di offerte migliori o in caso di unica offerta, di aggiudicare subito il bene.

ORDINANZA DI VENDITA

Nell’ordinanza di vendita, dunque, il Giudice dispone procedersi innanzitutto senza incanto, fissando la data dell’udienza ed il termine e le modalità per presentare le offerte; in caso di mancanza di offerte il Giudice, nella stessa ordinanza, fissa la vendita con incanto, stabilendo anche in questo caso termini e modalità di partecipazione alla gara. 

Chiunque, tranne il debitore, può presentare offerte, personalmente o anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale o tramite avvocato, che acquisterà il bene “per persona da nominare”.

AGGIUDICAZIONE DEL BENE

Una volta aggiudicato il bene, l’acquirente dovrà versare il prezzo entro il termine indicato dal Giudice; in mancanza l’aggiudicazione verrà revocata, l’offerente perderà la cauzione versata e verrà fissata una nuova gara.

Effettuato il versamento del prezzo il bene verrà trasferito all’aggiudicatario con decreto del Giudice; solo dopo questo momento avverrà la distribuzione del ricavato ai creditori, secondo i gradi di prelazioni stabiliti dalla legge.

pubblicato il 12/08/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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