Polizze assicurative e mutui immobiliari: novità in materia

 Il giorno 29/08/2017 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14-8-2017, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. 

La legge, oltre ad apportare modifiche al codice delle assicurazioni private, ha introdotto alcune novità in settori quali la telefonia mobile, luce e gas, locazione finanziaria, diritto d’autore, oltre a modifiche al decreto legge n. 1 del del 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27; ci soffermiamo oggi su queste ultime, recanti disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

POLIZZE ASSICURATIVE RICHIESTE DALLE BANCHE

In particolare, consideriamo le modifiche apportate all’art. 28, concernenti le polizze assicurative connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo.

Come noto, è prassi delle banche e degli intermediari finanziari, cui ci si rivolge per la concessione di un mutuo immobiliare o di un prestito, condizionarne l’erogazione alla stipula di una polizza assicurativa, con contratto accessorio a quello di mutuo, al fine di garantire la restituzione del prestito.

L’art. 28 della legge 1/2012 disponeva che le banche, in questi casi, fossero obbligate a sottoporre al cliente almeno due preventivi di polizze di compagnie assicurative non riconducibili alle banche; in ogni caso la norma faceva salva la libertà del cliente di scegliere polizze diverse, mantenendo le condizioni offerte inizialmente per la concessione del mutuo.

MAGGIORE LIBERTA’ PER IL CLIENTE

Le modifiche apportate dalla legge 124/2017 rendono più ampia e incisiva la libertà di scelta del soggetto richiedente il prestito, eliminando l’obbligo per l’istituto erogatore di sottoporre preventivi e confermando allo stesso tempo l’obbligo di accettare la polizza scelta dal cliente, senza modificare le condizioni contrattuali del prestito.

In tal modo viene garantita l’autonomia contrattuale del consumatore nell’individuazione della compagnia assicurativa, nonché la libera concorrenza nel settore delle polizze assicurative, i cui preventivi potranno essere confrontati da chiunque anche attraverso i portali telematici specializzati.

DIRITTO DI RECESSO

La nuova norma, inoltre, prevede che nel caso in cui il cliente sottoscriva, all’atto della stipula del finanziamento, una polizza presentata dalla banca o dall’intermediario finanziario il cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla stipula; ugualmente egli può valutare di mantenere il contratto di finanziamento presentando altra polizza di sua scelta, se necessario alla stipula del mutuo.

INFORMATIVA PER IL CLIENTE

Quanto agli obblighi informativi la legge di modifica dispone che di tutto quanto previsto dalla riforma venga data conoscenza al cliente con apposita documentazione, distinta e separata da quella relativa al finanziamento; allo stesso modo dovranno essere portati a conoscenza gli importi relativi alle provvigioni percepite e pagate dalle compagnie assicurative all’intermediario per la stipula delle polizze accessorie ai finanziamenti.

pubblicato il 14/09/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)