Il nostro ordinamento riconosce il diritto di ogni soggetto di disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla propria morte, mediante testamento, atto dispositivo unilaterale che può essere redatto dinanzi al notaio o in forma olografa, cioè di proprio pugno.
Per quanto riguarda i requisiti di forma prescritti dalla legge per la validità ed efficacia si rinvia agli altri articoli sull’argomento; oggi ci occupiamo dei casi di revocabilità del testamento.
MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
Iniziamo col dire che fin dalla prima redazione del codice civile è stato chiaro l’intento del legislatore di tutelare ampiamente la volontà del testatore, consentendogli di modificare la propria volontà fino alla fine della sua esistenza.
Per questa ragione il testamento è sempre revocabile, in tutto o in parte, e nessuno può essere costretto al contrario: la legge, infatti, all’art. 679 del codice civile, stabilisce che non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie e che ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
La norma ha lo scopo specifico di garantire la libertà testamentaria e la possibilità di revocare disposizioni dettate sotto coercizione da parte di terzi o in momenti di particolare fragilità e stato di bisogno del disponente, che lo abbiano indotto a redigere un testamento altrimenti di contenuto diverso.
La revoca può essere espressa o tacita, cioè desumibile da fatti o comportamenti del testatore che rivelino la sua volontà di revocarlo.
REVOCA ESPRESSA
La revocazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti; può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
Il testamento successivo revoca quello precedente a prescindere dalla forma utilizzata; un testamento pubblico, ad esempio, può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo.
CASI DI REVOCA TACITA
Un’ipotesi di revoca tacita è la distruzione, lacerazione o distruzione del testamento olografo precedentemente redatto; tali circostanze rendono inequivocabile la volontà del testatore di revocare le disposizioni in esso contenute, a meno che non si provi che la distruzione non sia stata intenzionale oppure che essa è stata causata da altri.
Anche l’alienazione dei beni oggetto del testamento è un atto di revoca tacita, che dimostra una volontà diversa rispetto alla disposizione iniziale.
SOPRAVVENIENZA DI FIGLI
Un caso particolare di revocazione è quello disciplinato dall’art. 687 c.c., relativo all’ipotesi di sopravvenienza di figli.
La norma dispone che le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
LA CASSAZIONE SULL'ARGOMENTO
Su quest’ultimo punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 18893 del 28/07/2017, nella quale è stato affermato che non è soggetto a revocazione, ex art. 687 c.c., il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio.
Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, l’ordinamento tutela la libertà del testatore di disporre del proprio patrimonio, prevedendo la possibilità di revoca in caso di sopravvenienza di uno o più figli non esistenti (o non concepiti) al momento del testamento, al fine di consentirgli di predisporre il proprio patrimonio tenendo conto dei bisogni dei figli.
Il caso, diverso, di preesistenza di figli noti al testatore è di per sé sufficiente, per l’ordinamento, a ritenere tutelata la libertà testamentaria, anche nel caso di sopravvenienza o concepimento, dopo il testamento, di altro figlio, i cui diritti vengono comunque garantiti dalle disposizioni sulla successione legittima; in questi casi, pertanto, il testamento non è revocabile, potendo il figlio non menzionato nel testamento far valere i propri diritti mediante l’azione di riduzione.