Estinzione del rapporto di lavoro nelle cooperative

La partecipazione ad una società può avvenire, oltre che con la sottoscrizione di una quota ed il versamento dell’importo corrispondente al suo valore rispetto al capitale sociale, anche con il conferimento di beni o servizi.

PRESTATORE D’OPERA

Nel caso della prestazione di attività lavorativa si possono distinguere due ipotesi: la prima è quella del socio d’opera o prestatore d’opera, in cui la partecipazione sociale consiste esclusivamente nel  conferimento della propria attività lavorativa.

In questo caso il corrispettivo che il socio d’opera riceverà sarà sotto forma di partecipazione agli utili, nella percentuale stabilita nel contratto societario; il venir meno della prestazione lavorativa può comportare la perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dalla società.

LAVORATORE DIPENDENTE

Una seconda ipotesi è quella del socio lavoratore dipendente, caratterizzata dal fatto che colui che partecipa alla compagine sociale, oltre ad aver acquisito una o più quote societarie, svolge anche un’attività lavorativa alle dipendenze della medesima società.

In tal caso egli, oltre a partecipare alla distribuzione degli utili, percepirà dalla società uno stipendio, in base a quanto previsto nel contratto di lavoro stipulato con la società ed alla contrattazione collettiva nazionale e sarà soggetto agli obblighi previdenziali previsti per i lavoratori dipendenti.

SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA

Tipico caso di prestazione lavorativa svolta dal socio è quella del socio lavoratore di cooperativa, in cui il lavoratore è allo stesso tempo membro della società per cui lavora.

Dell’argomento si è occupata di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 27436 del 20/11/2017, che si è espressa in particolare su una questione ritenuta di massima importanza, relativa alla cessazione del rapporto di lavoro ed alla perdita della qualifica di socio.   

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE        

La questione scaturisce dal fatto che in capo al socio lavoratore di cooperativa coesistono due rapporti contrattuali, quello di partecipazione sociale e quello di lavoratore dipendente.

E’ soprattutto nella fase estintiva del rapporto che si sono avute incertezze in giurisprudenza: in alcuni casi, infatti, si è ritenuto che, in caso di licenziamento del socio lavoratore e di contestuale delibera di esclusione dalla cooperativa quale socio, quest’ultimo, per poter impugnare il licenziamento, dovesse necessariamente anche impugnare la delibera di esclusione.

A tal proposito la Cassazione richiama la legge di riforma delle cooperative, n. 142/2001 novellata dalla legge n. 30/2003, con cui è stato disposto all’art. 5 che “ il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberata in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile (oggi con l’art. 2533 c.c.)”.

EFFETTI DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE

Se, pertanto, il recesso dal rapporto di lavoro non implica di per sé l’esclusione dalla cooperativa - ben potendo il socio rimanere tale pur se inattivo - al contrario la delibera di esclusione dalla società trascina inevitabilmente con sé anche il rapporto di lavoro.

TUTELA RESTITUTORIA

E, di conseguenza, il rimedio per ottenere la reintegra nel posto di lavoro deve necessariamente passare dall’impugnazione della delibera assembleare di esclusione.

Se, cioè, il lavoratore vuole far valere l’illegittimità del licenziamento per ottenere la reintegra nel posto di lavoro, dovrà necessariamente anche impugnare la delibera di esclusione dalla cooperativa.

TUTELA RISARCITORIA

L’effetto estintivo del rapporto sociale, tuttavia, non esclude di per sé l’illegittimità del licenziamento; in questo caso, secondo le Sezioni Unite, se è inibita, al socio escluso che si opponga al solo licenziamento, la tutela restitutoria, cioè la reintegra nel posto di lavoro, gli è tuttavia consentito agire in giudizio per ottenere la tutela risarcitoria, cioè il pagamento delle mensilità dovute a titolo di risarcimento danni per illegittimo licenziamento.

Per questi motivi  le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, in caso d'impugnazione del licenziamento, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione, da parte del socio, della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, restando esclusa la sola tutela reintegratoria.

pubblicato il 26/11/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)