Possibile rifiutare le telefonate fatte a scopo commerciale

In altro articolo ci siamo occupati delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2017 ( legge n. 232/2017) che, tra l’altro, ha modificato l'art. 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center.

LEGGE DI STABILITA’ 2017

Le modifiche hanno riguardato anzitutto gli obblighi di comunicazione da parte degli operatori telefonici (call center), all’autorità ministeriale competente ed al Garante per la protezione dei dati personali, relativamente alle sedi dove viene svolta l’attività, in particolare nei casi di delocalizzazione all’estero.

Dal punto di vista dell’utente, cioè di chi riceve la telefonata, è stato previsto l’obbligo, da parte dell’operatore telefonico, di specificare da quale Paese effettua la chiamata e, nel caso in cui sia estero, il diritto per l’utente telefonico di essere messo subito in contatto con un operatore nazionale.
Ulteriore obbligo per i call center è quello di iscriversi nel Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008.

LEGGE N. 5 DEL 11 GENNAIO 2018

Ad un anno di distanza il nostro Parlamento ha approvato una nuova legge, la n. 5 del 11 gennaio 2018, recante “nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3-2-2018.

Il provvedimento, entrato in vigore il 04/02/2018, rafforza il diritto degli utenti telefonici alla protezione della privacy, attraverso un Registro delle opposizioni e la possibilità di rifiutare di essere destinatari di telefonate a scopo commerciale.
Vediamo come.

REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI

Chi è intestatario di utenze telefoniche, fisse o mobili, può iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, per opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche.

Con tale iscrizione vengono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

Ciò significa che, a seguito di tale iscrizione nel Registro – cui tutti i call center dovranno accedere per la consultazione periodica – gli utenti iscritti non potranno più essere raggiunti da telefonate per scopi commerciali, pena la segnalazione dei gestori telefonici all’Autorità garante e l’applicazione di sanzioni amministrative.

DIVIETO DI CESSIONE DEI DATI A TERZI

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltre, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al Registro per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

E’ previsto anche l’obbligo, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, per il gestore telefonico di comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

PREFISSO OBBLIGATORIO

Molto importante la norma riguardante il prefisso obbligatorio di cui i call center dovranno dotarsi e che consentirà, a chi riceverà le telefonate, di riconoscere la finalità della chiamata.

La legge, 5/2018, infatti dispone che, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà individuare due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e pubblicitarie, vendita e comunicazione commerciale.

Gli operatori di call center, pertanto, dovranno adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni.

CONCLUSIONI

Entro l’estate, pertanto, conosceremo quali saranno i prefissi che ci consentiranno di riconoscere il tipo di chiamata in entrata sulle nostre utenze fisse e mobili, in modo da poter scegliere se rispondere o meno al call center; nel frattempo è già possibile iscriversi al Registro delle opposizioni, per chi lo volesse, per impedire l’utilizzo dei nostri dati telefonici agli operatori di telefonia, collegandosi al sito www.registrodelleopposizioni.it e seguendo le indicazioni ivi riportate.

Se, nonostante l’iscrizione nel Registro, i call center continueranno a chiamare le nostre utenze occorrerà denunciare tale condotta illegittima all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; anche in questo caso è possibile inoltrare la denuncia on line, scaricando dal sito del Garante l’apposita modulistica.

pubblicato il 21/02/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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