Criteri di revisione dell’assegno di mantenimento

In sede di separazione tra coniugi, in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è di fondamentale importanza stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto dal coniuge non affidatario o presso il quale non dimorano abitualmente i figli.

Per quantificare l’importo della somma mensile il giudice investito  del procedimento di separazione prenderà in considerazione in primo luogo i redditi da lavoro e le ulteriori entrate di entrambi i coniugi, quindi valuterà le esigenze dei figli in termini di spese ordinarie e straordinarie necessarie per la loro educazione, cura ed istruzione; egli, inoltre, dovrà tener conto anche del tenore di vita che la famiglia aveva prima della separazione, e che dovrà, nei limiti del possibile, essere mantenuto  anche dopo.

GENITORE PRIVO DI OCCUPAZIONE

Nel caso in cui il genitore affidatario dei figli sia privo di occupazione, tale circostanza dovrà essere attentamente valutata dal giudice, affinché non costituisca elemento astratto per quantificare l’assegno ma venga ponderata ogni situazione anche pregressa; come ha chiarito la Corte di Cassazione, infatti, con l’ordinanza del 4 aprile 2013 n. 8286, il giudice del merito non deve considerare soltanto i redditi in denaro, ma anche le utilità o le capacità proprie del genitore collocatario, in relazione all’attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso

Tale capacità o attitudine al lavoro, tuttavia, dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi ed oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici, ad esempio, verificando se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative.

MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Altro elemento che dovrà essere valutato attentamente,  in modo obiettivo e non meramente astratto, è il mutamento delle condizioni economiche da parte di uno o entrambi i coniugi, riguardo alla situazione lavorative ed alla situazione patrimoniale generale.

Se, ad esempio, il coniuge beneficiario dell’assegno al momento dell’attribuzione stabilita dal giudice era privo di occupazione e successivamente abbia iniziato a lavorare l’altro coniuge potrebbe chiedere la revisione delle condizioni inizialmente stabilite, domandando al giudice di ridurre o, se la nuova occupazione produce un reddito elevato, anche di revocare l’assegno di mantenimento.

RIDUZIONE DELL’ASSEGNO

Ciò, tuttavia, non è automatico ma subordinato all’esame del caso specifico da parte del giudice, come ha chiarito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3926 del 19/02/2018, nella causa avente per oggetto la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore in caso di miglioramento delle condizioni economiche del genitore affidatario.

In particolare, il padre del minorenne, riteneva che il nuovo lavoro della madre affidataria, prima disoccupata, avendo migliorato le sue condizioni economiche, legittimava la sua richiesta di riduzione dell’importo dell’assegno mensile, richiesta che era stata accolta in appello.

CRITERI SECONDO LA CASSAZIONE

La Cassazione, su ricorso della madre affidataria, ribaltava la predetta decisione, affermando il principio secondo cui  la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato.

Ciò in quanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.

La Corte d’Appello, pertanto, secondo la Suprema Corte, aveva errato nel ridurre l’assegno erogato dal padre, in quanto il miglioramento delle condizioni economiche materne andava comunque rapportato con altri fattori, quali il subentrare di nuove esigenze di studio e di altra natura collegate alla crescita del figlio, che, divenuto adolescente, necessitava di nuove spese, che la madre, pur lavorando, non riusciva a coprire.

pubblicato il 25/04/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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