La presunzione di conoscenza degli atti recettizi

Consideriamo oggi gli effetti della spedizione di atti giuridici e del mancato ricevimento degli stessi da parte del destinatario della spedizione.

Per sgomberare il campo da un’errata convinzione generale va subito chiarito che, per esimersi da qualsivoglia obbligo di legge, non basta dichiarare di non aver ricevuto l’atto di intimazione o la lettera di messa in mora, magari per aver semplicemente omesso di recarsi a ritirare il plico all’ufficio postale indicato nell’avviso di spedizione.

COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE

Iniziamo col fare una prima distinzione, tra comunicazione e notificazione di atti: nel primo caso si fa in genere riferimento al recapito, a mezzo posta, di atti aventi carattere stragiudiziale, mentre la notificazione riguarda atti processuali, o prodromici ad un procedimento giudiziario, ed è compiuta per il tramite degli ufficiali giudiziari.

Entrambi i tipi di comunicazione possono essere effettuati anche a mezzo pec, avvalendosi di indirizzi di posta elettronica certificata; in quest’ipotesi l’avvenuta ricezione dell’atto o della lettera inviati dal mittente è dimostrata dalla ricevuta di consegna della spedizione nella casella del destinatario.

Per quanto riguarda le spedizioni effettuate tramite ufficio postale possono esserci situazioni dubbie nelle quali non è chiaro se l’atto o la lettera siano da ritenersi a conoscenza del destinatario: si pensi al caso della lettera o del plico spediti con raccomandata e tornati al mittente “ per compiuta giacenza” oppure all’ipotesi di mancato recapito perché il destinatario è risultato “sconosciuto” o irreperibile.

PRESUNZIONE DI CONOSCENZA

Prima di esaminare le diverse conseguenze del mancato recapito diciamo che la regola generale per gli atti recettizi – cioè tutti gli atti che, per avere effetto, devono essere portati a conoscenza del destinatario – è quella della presunzione di conoscenza, desumibile dall’art. 1335 del codice civile.

La norma citata dispone che la proposta, l’accettazione, la loro  revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute  nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Ciò significa che, una volta spedita la comunicazione - con lettera raccomandata per avere prova della spedizione - questa si presume a giunta a conoscenza del destinatario quando è entrata nella sua “sfera di conoscibilita”, cioè quando egli è posto nella condizione di venirne a conoscenza, pur se, di fatto, la lettera non è materialmente in suo possesso.

CASI SPECIFCI

La Corte di Cassazione ha chiarito meglio la regola richiamata, affermando che la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto ( Cass. 17204/2016).

Quanto alla notifica degli atti giudiziari gli stessi giudici di legittimità affermano che la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo arrivo a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass n. 12822/2016).

L’eventuale mancato ricevimento della comunicazione per causa non imputabile al destinatario – ad esempio per errore dell’agente postale o per trasferimento in altra residenza risultante dall’anagrafe all’epoca della spedizione – deve essere provato dal destinatario, sul quale incombe l’onere della prova contraria.

COMPIUTA GIACENZA

In sintesi, quando la lettera o altra comunicazione spedita a mezzo posta giunge all’indirizzo del destinatario ma questi non la ritira, si presume che sia venuta a conoscenza del medesimo, con ogni conseguenza di legge anche relativamente al decorso della prescrizione; il ritorno al mittente “per compiuta giacenza”, pertanto, non inficia la validità e l’efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario.

Diverso il caso del mancato recapito del plico per irreperibilità del destinatario, dichiarato “sconosciuto” dall’agente postale all’indirizzo indicato: in questa ipotesi la spedizione si ha come non avvenuta, attesa l’impossibilità per il destinatario di venirne a conoscenza.

Occorrerà, pertanto, compiere le indagini anagrafiche necessarie ad individuare la residenza o il domicilio del soggetto che si vuole raggiungere, ferme restando le norme specifiche in materia di notificazione degli atti giudiziari previste dal codice di procedura civile, la cui trattazione si rinvia ad altra sede.

pubblicato il 28/07/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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