Danni non patrimoniali conseguenti ad immissioni illecite

Tra le liti di vicinato più frequenti vi sono quelle relative alle immissioni ed esalazioni provenienti da immobili confinanti, che in molti casi rendono la vita difficile a che deve sopportare rumori o effluvi non graditi.

ART 844 C.C.

Le norme che disciplinano la materia sono contenute nel codice civile all’art. 844 c.c., il quale  dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi”; la norma prosegue prevedendo che nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, potendo anche tener conto della priorità di un determinato uso.

Il contenzioso tra chi si ritiene danneggiato dalle immissioni e la parte citata in giudizio per rimuoverne le cause verterà essenzialmente sull’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità dei rumori o delle esalazioni contestate, a mezzo di consulenza tecnica e valutazione dei parametri contenuti in specifiche tabelle che misurano i diversi tipi di propagazioni.

DANNI RISARCIBILI

Una volta accertata l’intollerabilità delle immissioni denunciate, il giudice dovrà valutare i danni prodotti, distinguendo tra danno patrimoniale, danno biologico e danno non patrimoniale.

Per il danno economico ed i danno biologico è necessario che il danneggiato produca elementi di prova, ad esempio documentazione attestante la perdita patrimoniale conseguente alle immissioni (spese per provvedere all’isolamento acustico, per limitare le immissioni, così come l’eventuale riduzione dell’attività lavorativa causata delle esalazioni), nonché, per il danno alla salute, certificazione medica attestante la menomazione derivante dalle propagazioni (stress, patologie respiratorie o altro).

DANNO NON PATRIMONIALE

Il danno non patrimoniale, inteso come danno morale costituito da alterazione delle condizioni normali di vita del soggetto leso, è soggetto invece ad una valutazione diversa da parte del giudice, il quale può prescindere da una prova specifica volta a dimostrarne la sussistenza.

Tale principio, più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, attribuisce al giudice la facoltà di liquidare il danno non patrimoniale sulla base dell’esame complessivo della vicenda oggetto di causa, indipendentemente dalla prova del danno medesimo.

La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “ l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni ” (Sezioni Unite, sent. n. 2611/2007).

ELEMENTI PRESUNTIVI DEL DANNO

Ciò significa che l’autorità giudiziaria adita potrà prendere in considerazione elementi indiziari, come fotografie, fatti riferiti da terzi e qualsiasi altro spunto che possa concorrere alla decisione, al fine di accertare il danno non patrimoniale.

Una volta provato il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni, pertanto, anche qualora non sia stata fornita dal danneggiato la prova del danno patrimoniale e del danno biologico, potrà essere risarcito il danno non patrimoniale; ciò non significa, tuttavia, che quest’ultima debba ritenersi “in re ipsa”, cioè come conseguenza automatica dell’illecito.

La Cassazione, a tal proposito, con la recente ordinanza n. 21554/2018  ha precisato che il riconoscimento del danno non patrimoniale quale conseguenza delle immissioni illecite prodotte, non può considerarsi in re ipsa ma deriva dall’apprezzamento dei concreti disagi subiti dalla parte danneggiata e dalla grave compromissione delle sue abitudini di vita quotidiana. 

pubblicato il 24/11/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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