Il trasferimento delle opere necessarie all’esercizio della servitù

Il codice civile, all’art. 1027, definisce la servitù come il peso imposto su un fondo, detto “servente” a vantaggio di un fondo limitrofo o vicino, detto “dominante”.

Le servitù, riguardo ai modi di costituzione, si distinguono in  volontarie e coattive: le prime si basano su di un contratto stipulato tra le parti interessate oppure su di un testamento, le seconde sono quelle previste dalla legge, agli artt.1032 e seguenti del codice civile.

ALCUNI TIPI DI SERVITU’

Tra queste ultime ricordiamo la servitù di acquedotto e scarico, relative al passaggio e scolo delle acque, della somministrazione coattiva di acqua ad un edificio o fondo che ha difficoltà di approvvigionamento, la servitù di passaggio coattivo a favore del fondo che non ha accesso alla pubblica via.

Ulteriore modo d’acquisto delle servitù è per usucapione ventennale o per destinazione del padre di famiglia; si verifica, in queste ipotesi, un acquisto del diritto a seguito di un esercizio della servitù protrattosi nel tempo, o per destinazione impressa inizialmente dall’unico proprietario dei fondi limitrofi, successivamente divisi ed acquistati da altri proprietari.

Si distinguono, inoltre, le servitù apparenti da quelle non apparenti, a seconda che prevedano o meno la costruzione di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio del diritto di servitù; tra le prime rientrano, ad esempio, la servitù di passaggio costituita attraverso l’apertura di un cancello sul fondo servente, o la servitù di veduta realizzata con l’apertura di una finestra sul fondo servente.
In base all’art. 1061 c.c. solo le servitù apparenti possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

TRASFERIMENTO DELLE OPERE E MANUFATTI 

Altra norma che si applica esclusivamente alle servitù apparenti è l’art. 1068 c.c., in base al quale il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

La stessa norma, tuttavia, dispone che se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo altrettanto comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può rifiutarlo.

Allo stesso modo, il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere richiesto dal proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

Il nostro ordinamento, dunque, disciplina la possibilità di trasferire da un luogo ad un altro l’opera destinata all’esercizio della servitù, se ciò si rende necessario per necessità del proprietario del fondo servente o del fondo dominante.

Pensiamo, ad esempio, all’ipotesi di un cancello costruito per il passaggio da un terreno ad un altro: è possibile che, nel corso di lavori di manutenzione nel fondo servente, si renda necessario spostare il passaggio nel fondo dominante in un altro punto.

SERVITU’ DI ACQUEDOTTO

In un caso relativo ad una servitù di acquedotto, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24618/2018, ha affermato che le opere necessarie al trasferimento di luogo della servitù devono essere eseguite nell'esclusivo ambito del fondo servente, dovendosi ritenere abusive quelle che dovessero insistere nel fondo dominante poiché le opere siffatte verrebbero a ledere il diritto di proprietà altrui.

I giudici di legittimità, dunque, sottolineano che il perimetro entro il quale può avvenire lo spostamento dell’opera funzionale all’esercizio della servitù deve essere sempre quello del fondo dominante, tale essendo la previsione del diritto di servitù.

Nel caso specifico il proprietario del fondo servente, dovendo eseguire lavori di ristrutturazione nella sua proprietà, aveva spostato il tracciato della conduttura d’acqua che consentiva l’irrigazione nel fondo dominante e, nel contempo, costruito una vasca nel fondo dominante; sulla base del principio anzidetto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario del fondo dominante, il quale aveva agito per ottenere la rimozione dell’opera costruita illegittimamente sul proprio terreno.

pubblicato il 06/12/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)