Criteri di liquidazione del danno morale

In materia di risarcimento danni sono voci risarcibili il danno patrimoniale, cioè la perdita economica conseguente all’evento lesivo, ed il danno non patrimoniale; in quest’ultima voce rientra il danno biologico, cioè la lesione psicofisica subita dal soggetto, e il danno morale, inteso come l’intima sofferenza patita a causa del fatto dannoso.

Voci di danno

La fattispecie del danno patrimoniale comprende, tra le voci risarcibili, il lucro cessante ed il danno emergente, previste dall’art. 1223 c.c.; il danno non patrimoniale è contemplato invece all’art. 2059 c.c., in base al quale esso deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge, in particolare quando può collegarsi ad eventi lesivi della persona.
Sul danno morale, in particolare, non vi sono ulteriori norme che ne specifichino i requisiti o l’ambito operativo; per questa ragione è stata la giurisprudenza della Corte di Cassazione ad individuare i criteri cui fare riferimento per l’accertamento e la liquidazione di questo tipo di danno.

Prova del danno non patrimoniale

Una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 1405 del 22/01/2021, relativa ad un caso di risarcimento danni chiesti per esposizione ad amianto, ribadisce i principi regolatori della materia, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 del 2008.
Quanto alla prova da fornire in giudizio per dimostrare l’esistenza delle sofferenze che caratterizzano il danno morale la Corte ha affermato che, mentre per il danno biologico l'accertamento medico legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non-biologico, relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere valore decisivo.
Ciò significa che non basta, alla parte danneggiata, allegare di aver subito delle lesioni per ottenere anche il risarcimento del danno morale, in quanto tale voce di danno non può ritenersi “in re ipsa”, cioè intrinseca all’evento che ha cagionato le lesioni.

Prova presuntiva

La prova cosiddetta “presuntiva” consiste nell’allegazione di fatti che consentono al giudice di valutare, attraverso l’esame dei documenti e delle prove testimoniali fornite, nonché attraverso la considerazione di ciò che accade nella maggior parte dei casi simili, la sussistenza del danno non patrimoniale.   
Nel caso specifico dell’ordinanza 1405/2021, secondo la Cassazione, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che nella concreta fattispecie non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.
Per quanto ardua possa, pertanto, essere la dimostrazione della sofferenza psichica derivante dall’evento lesivo occorre, comunque, fornirla in giudizio, attraverso prove specifiche o elementi indiziari che consentano al giudice di ritenere fondata e provata la relativa domanda.

pubblicato il 05/02/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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