Decreto liquidità – le misure

Sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 8-4-2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto “decreto liquidità”, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, per l’emergenza Covid-19.

Ambito di applicazione

Il decreto, che è entrato in vigore il 09/04/2020, va a completare le misure già introdotte con il decreto “Cura Italia”, emanato dal governo italiano per far fronte all’emergenza epidemiologica nel nostro Paese, con provvedimenti in ambito sanitario, economico, del lavoro e delle famiglie (si vedano gli articoli sull’argomento).

Il capo I del decreto liquidità è dedicato alle misure di accesso al credito per le imprese, mentre il capo II, di cui oggi ci occupiamo, è rivolto ad individuare “misure urgenti per garantire la continuità delle imprese” colpite dagli effetti della pandemia; completano il decreto il capo III, con disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, il capo IV con misure fiscali e contabili, il capo V con disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali.
Vediamo in sintesi le misure contenute nel capo II.

Contratti bancari

Innanzitutto, all’art. 4, il Decreto prevede la semplificazione delle modalità di sottoscrizione, revoca e comunicazione dei contratti bancari, stabilendo che il cliente possa esprimere la propria volontà mediante il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, dunque non è necessaria la pec, o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza e l'integrità.
Da parte dell’istituto bancario e finanziario il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Altre misure riguardano lo slittamento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la non applicazione, fino al 31.12.2020, delle norme in materia societaria relative alla riduzione del capitale sociale, disposizione temporanee per la redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, con criteri che consentono la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Concordati preventivi e fallimenti

In materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, il decreto prevede che i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, siano prorogati di sei mesi.
A tal proposito è anche previsto che, nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore possa presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato; l'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 legge fallimentare.
L’art. 10 del Decreto stabilisce che tutti i ricorsi presentati in Tribunale per ottenere la dichiarazione di fallimento di un’impresa, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, siano dichiarati improcedibili, salvo quelli su istanza del pubblico ministero.

Ulteriori misure

È prevista, inoltre, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (cambiali, vaglia cambiari e altri titoli), ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché degli atti esecutivi ad essi relativi, compresa la levata del protesto.
L’estensione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini, ai lavoratori autonomi, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
Infine, l’art. 13 riguarda il Fondo centrale di garanzia PMI, prevedendo diverse misure a vantaggio delle piccole e medie imprese, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina, tra cui la gratuità della concessione della garanzia e l’elevazione dell'importo massimo garantito per singola impresa (con numero di dipendenti non superiore a 499) a 5 milioni di euro.

pubblicato il 15/04/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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