DPCM 13 ottobre 2020

Il 14 ottobre è entrato in vigore il DPCM emanato dal nostro governo il giorno 13 ottobre 2020, in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.
Il decreto si è reso necessario a seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, dovuto alla crescita dei contagi in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e produttive.

Distanziamento e Dispositivi di protezione

Nel provvedimento vengono sostanzialmente confermate le misure già dettate in precedenza per contenere la diffusione del virus, in particolare l’obbligo di distanziamento sociale, di almeno 1 metro, 2 per le attività motorie e sportive, nonché dell’uso delle mascherine laddove non sia possibile il distanziamento.
A quest’ultimo proposito il decreto prevede espressamente l’obbligo di indossarle anche all’aperto, salvo i casi in cui si svolga attività motoria.

Attività sportive

E’ prevista una stretta sulle attività sportive “di contatto”  amatoriali, cioè tutte quelle svolte al di fuori di circoli affiliati al CONI e al Comitato Paralimpico; il Ministero dello Sport ha specificato di quali discipline si tratta, includendovi, prima fra tutte, il calcio ma anche il volley, il basket, l’hockey, judo, karate, danza, e altre attività giudicate pericolose per la vicinanza tra chi le pratica.
Per quanto riguarda gli eventi sportivi, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.
Piscine, palestre e, in generale, tutte le strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, rimangono aperte, purchè nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana.

Spettacoli ed eventi culturali

Quanto alle attività culturali, è stabilito che gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.
Sono, invece, sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, come pure sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, fatte salve le feste per cerimonie civili o religiose, consentite con la partecipazione massima di 30 persone.
Ha fatto molto discutere la previsione della raccomandazione di evitare feste nelle abitazioni private, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Ristorazione e altre attività economiche

Sul punto, infatti, il decreto dispone che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Per quanto riguarda le attività formative e didattiche, le scuole di tutti i gradi proseguiranno le lezioni in presenza, salvo diverse modalità stabilite dai singoli istituti, ma sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
Tutte le altre attività, economiche e produttive, come pure i servizi alla persona, proseguono nel rispetto delle norme igieniche anti-Covid e dei protocolli già vigenti.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle professioni, si incentiva ancora il ricorso allo smart-working e, laddove questo non sia possibile, si è obbligati ad adottare i dispositivi di protezione ed a rispettare il distanziamento.

pubblicato il 21/10/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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