DPCM 2 marzo 2021

Con l’approvazione del primo DPCM a firma Mario Draghi vengono dettate le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Misure generali

Diciamo subito che vengono confermate tutte le misure generali di prevenzione previste dai precedenti provvedimenti, in particolare l’uso, all’aperto e nei luoghi chiusi, tranne che fra conviventi, dei dispositivi di protezione o l’obbligo del distanziamento di 1 metro tra persone.
Viene, inoltre, confermato fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Le differenze principali riguardano l’introduzione della zona “bianca” e arancione “rinforzata”, già previste dal d.l. n. 15 del 23 febbraio 2021.

Zona bianca

In breve, in zona bianca tutte le attività, commerciali, professionali, produttive in genere restano aperte senza restrizioni di orari, come anche le scuole; aperte anche piscine e palestre che, invece, nelle altre zone rimangono chiuse.
Gli unici divieti di apertura in zona bianca riguardano i luoghi dove posso crearsi assembramenti, come discoteche, fiere e sagre.

Altre zone

In tutte le altre zone è confermato il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno dopo, con possibilità di spostamenti solo per motivi di salute o lavoro.
Nelle zone gialle i negozi di ogni genere rimangono aperti, come pure bar e ristoranti con servizio ai tavoli ed asporto dalle 18.00; attività sportiva e motoria consentita all’aperto, nel rispetto delle distanze di 2 metri per le attività sportive e 1 metro per quelle motorie vietati gli sport di contatto.

Scuole

Per quanto riguarda le scuole, nelle zone arancioni e gialle, i Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui siano necessarie misure più stringenti per via della gravità delle varianti, come pure nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni e, in generale, nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Nelle zone rosse (regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato), a partire dal 6 marzo, ci sarà la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari; garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Altre misure

L’apertura dei musei continuerà ad essere consentita solo nelle zone gialle, nei giorni infrasettimanali, mentre dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, sarà possibile l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi; a partire dalla stessa data, nelle medesime zone potranno riaprire cinema e teatri, con una capienza che non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Un’altra novità riguarda la riduzione delle attività che, in zona rossa, rimarranno aperte: non più parrucchieri, barbieri ed estetiste ma, tra i servizi alla persona, solo farmacie e parafarmacie, lavanderie, pompe funebri, oltre ai negozi di alimentari.

Classificazione in zone

Per quanto riguarda la classificazione delle regioni, nel Decreto è stabilito che il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti della precedente classificazione, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze di classificazione sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione.

pubblicato il 12/03/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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