In cosa consiste la successione ereditaria e come funziona?

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Alla morte di una persona gli eredi legittimi (moglie, ascendenti discendenti sino al sesto grado) devono attivarsi per verificare prima possibile la sussistenza o meno di un testamento al fine di subentrare al defunto secondo le modalità dallo stesso eventualmente stabilite o, come capita nella maggior parte dei casi, secondo le norme previste in materia dalla legge.

In genere accade che è proprio il notaio, a cui viene presentato il testamento scritto di pugno dal testatore (testamento olografo) o che ha predisposto il testamento pubblico, a provvedere di propria iniziativa, alla notizia del decesso, ad informare i successori circa i loro diritti e informarli correttamente circa gli adempimenti tutti necessari al perfezionamento della successione.

Ove permangano dubbi sull’esistenza o meno di un testamento anche perché magari, nel frattempo, il notaio rogante potrebbe essere andato in pensione ovvero cancellarsi dall'albo, i successori potranno sempre effettuare una ricerca presso il Consiglio Notarile Distrettuale del territorio dell’ultimo domicilio del defunto.

Quali sono i tipi di successione?

La successione ereditaria si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio e come anticipato determina il trasferimento delle posizioni giuridiche attive e/o passive dal defunto al successore.

In questo senso ecco che l'eredità si devolve in due modi:

  • per legge (successione legittima),
  • per testamento (successione testamentaria).

I criteri della successione legittima, in assenza di testamento, sono dettati in via esclusiva dalla legge che distribuirà l'eredità sulla base della vicinanza di parentela col defunto.

Il metodo di ripartizione per la successione testamentaria è invece delineato per l'appunto dalle volontà del defunto nei limiti della quota disponibile.

Come si suddivide automaticamente l'eredità senza testamento?

Il criterio di distribuzione offerto della successione legittima è quello per cui, presumendo che i parenti più vicini siano maggiormente legati al defunto dovrebbero essere preferiti rispetto a quelli lontani.

Al padre e alla madre succedono quindi i figli in parti uguali, escludendo tutti gli altri ad eccezione del coniuge, mentre nel caso di figlio unico questi erediterà tutto il patrimonio. In mancanza di fratelli/sorelle e loro discendenti succedono il padre e la madre in parti uguali o il genitore che sopravvive. In assenza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti succedono i nonni della linea paterna e per l’altra metà quella della linea materna.

In mancanza di discendenti, genitori e ascendenti succedono i fratelli/sorelle in parti uguali mentre in loro mancanza i parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado.

Il criterio ultimo e residuale è quello per cui ove non sussistano linee di parentela entro il sesto grado l'intero asse ereditario sarà acquisito dallo Stato.

Che differenza c'è tra eredi legittimi, legittimari e quota disponibile?

Ad un primo esame i due termini potrebbero risultare dei sinonimi ma la differenza è invece di particolare rilevanza.

Gli eredi legittimi, come detto, sono quei successori indicati dalla legge come eredi in assenza di testamento mentre i legittimari, invece, sono quelle determinate persone alle quali la legge riserva in ogni caso una determinata quota di eredità. In tale prospettiva, al contrario, si ricava pertanto la definizione di quota disponibile intesa come quella parte di patrimonio non riservata o vincolata dalla legge e quindi a disposizione del testatore.

I soggetti legittimari individuati dalla legge sono il coniuge, i figli, gli ascendenti, a cui spettano, a seconda delle possibili combinazioni, le seguenti quote:

  • figlio unico: 1/2 quota legittima al figlio, 1/2 quota disponibile;
  • più figli: 2/3 quota legittima figli, 1/3 quota disponibile;
  • soli ascendenti: 1/3 quota legittima ascendenti, 2/3 quota disponibile;
  • solo coniuge: 1/2 quota legittima coniuge, 1/2 quota disponibile;
  • esistenza del coniuge e di un solo figlio: 1/3 quota legittima al figlio, 1/3 quota legittima al coniuge, 1/3 quota disponibile;
  • esistenza del coniuge e di più figli: 1/2 quota legittima figli, 1/4 quota legittima coniuge, 1/4 quota disponibile;
  • coniuge e ascendenti senza figli: 1/2 quota legittima coniuge, 1/4 quota legittima ascendenti, 1/4 quota disponibile.

Al coniuge spettano inoltre due diritti reali minori ossia il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà o comproprietà col defunto) e di uso degli arredi in essa contenuti.

pubblicato il 14/07/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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