Il reato di omicidio stradale in breve
L'art. 589 bis, comma 1, c.p. prevede innanzitutto un'ipotesi base di omicidio stradale, la quale punisce con la reclusione, da 2 a 7 anni, l’evento letale derivante da “chiunque” violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale e dalle relative disposizioni complementari.
Il reato si compone di più "livelli", oltre alla violazione basilare di cui sopra, che di seguito si riassumono:
Il primo, che punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi guida con un tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l e causa la morte di una persona. La stessa pena si applica a chi commette omicidio stradale con guida pericolosa, ovvero:
- superando limiti di velocità specifici;
- attraversando intersezioni con semaforo rosso;
- circolando contromano;
- effettuando manovre rischiose.
Il secondo, ancora più grave, punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chi causa la morte guidando con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di droghe. La stessa pena si applica anche ai conducenti professionisti di veicoli pesanti o adibiti al trasporto di persone che guidano con un tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l.
Quali sono gli elementi circostanziali aggravanti ed accessori?
L’art. 589-bis c.p. sancisce un’aggravante a efficacia comune che aumenta la pena fino a un terzo, se il fatto è commesso da conducente non munito di patente o a cui sia stata sospesa o revocata o il caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
L'art. 589-ter c.p., invece, ha introdotto un'ulteriore aggravante a effetto speciale, in virtù della quale, se a seguito dell’omicidio stradale il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
In tema di sanzioni amministrative accessorie, il legislatore aveva previsto che alla sentenza di condanna, ovvero alla sentenza di patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, conseguiva la revoca della patente di guida, anche laddove sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale disposizione, però, non ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, nella parte in cui prevedeva appunto la revoca automatica della patente in tutti i casi di omicidio e lesioni stradali, come sarà meglio specificato nel prosieguo.
Quindi sussiste l'automatismo tra omicidio stradale e revoca della patente?
Oggi dipende dal caso di specie. Il giudice che condanna un imputato per omicidio stradale non aggravato non è obbligato a revocare automaticamente la patente di guida. Ove decidesse di farlo, dovrebbe tuttavia fornire una motivazione adeguata, spiegando perché ritiene che l’imputato rappresenti un pericolo, anche "futuro", per la sicurezza stradale. Tale decisione dipende da un accertamento e un giudizio prognostico - di merito - del tribunale giudicante.
La Corte costituzionale già in passato aveva infatti stabilito che la revoca automatica è legittima solo se il reato è commesso in stato di ebbrezza, con alti livelli di alcol o sotto l’effetto di droghe. A sua volta e sulla scia di quest'ultima pronuncia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25780/2024, ha accolto il ricorso di un automobilista condannato per omicidio stradale, che contestava la revoca della patente poiché non adeguatamente motivata. Non essendo presente l'aggravante dell’alterazione psicofisica, la scelta di una sanzione amministrativa più grave richiede in effetti e, come detto, una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere riportata in sentenza.