Il giubbotto catarifrangente o le bretelle vanno indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. L’obbligo è scattato il 1° aprile 2004 e include anche i passeggeri.
Giubbotto catarifrangente: cosa prevede il Codice della Strada
Il giubbotto catarifrangente va indossato nei seguenti casi:
- durante le operazioni di presegnalamento (con il triangolo) del veicolo fermo o dell’ingombro sulla carreggiata;
- in caso di sosta del veicolo o di ingombro della carreggiata (quando ricorre l’obbligo di collocare il triangolo) e in ogni caso di sosta sulle corsie d’emergenza o sulle piazzole di sosta.
A stabilirlo è l’articolo 162 del Codice della Strada, secondo cui il giubbotto catarifrangente è obbligatorio anche se ci sono situazioni di visibilità limitata o scarsa, ovvero di giorno, quando il veicolo non può essere scorto a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da dietro o di notte, quando manchino o non funzionino le luci posteriori di posizione o di emergenza. Va usato in ogni caso quando vi è un carico caduto da un veicolo.
I destinatari di tale misura sono: i conducenti di veicoli con targa italiana e i conducenti di veicoli con targa straniera. In quest'ultimo caso, però, giubbotti o bretelle possono anche non essere conformi alle caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale citato, in particolare per quanto riguarda l’etichettatura.
È stato inoltre introdotto da poco l’obbligo per i conducenti di velocipedi di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 182 comma 9 bis del C.d.S.), quando circolano in galleria e fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere. In caso di violazione, è prevista una multa da un minimo di 26 euro a un massimo di 102 euro.
Caratteristiche tecniche del giubbotto catarifrangente
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per giubbotto si deve intendere “un capo di abbigliamento privo di maniche, assimilabile ad un gilet o ad un corpetto”. Il materiale di fondo può essere di colore giallo fluorescente, arancio-rosso fluorescente o rosso fluorescente. L’area minima deve essere almeno 0.5 mq per i giubbotti e 0.14 mq per le bretelle. Nella norma EN 471 non è richiesta la resistenza al fuoco.
I materiali usati devono dunque essere resistenti e garantire la fluorescenza e la rifrangenza nel tempo, ma non è richiesto che i capi siano di materiale ignifugo. Un dispositivo conforme prevede ancora che la banda, ossia il materiale riflettente, sia caratterizzato da bande disposte sopra il materiale di fondo. L’area minima deve essere almeno 0.13mq per i giubbotti e 0.10mq per le bretelle. Ogni banda deve essere cucita ad almeno 5 centimetri dal bordo e di altezza di almeno 5 centimetri per i giubbotti e 3 cm per le bretelle.
Nell’etichetta di segnalazione deve essere presente il nome o il marchio del produttore. Ma non solo. È necessario che vi siano anche:
- il riferimento alla norma EN 471;
- l’indicazione della classe;
- i simboli di manutenzione (lavaggio, stiratura, ecc.);
- il numero massimo di lavaggi che il capo può sostenere;
- il marchio CE.
Giubbotto catarifrangente: modalità di conservazione e sanzioni
Il giubbotto catarifrangente va tenuto nell'abitacolo della vettura e non all'interno del bagagliaio, in modo tale da poterlo indossare rapidamente all'occorrenza prima di scendere dall'automobile e da non commettere alcuna infrazione.
Chi non indossa il giubbotto catarifrangente nei casi prima menzionati rischia una multa da un minimo di euro 42 ad un massimo di euro 173. Prevista anche la decurtazione di 2 punti dalla patente.