Le Sezioni Unite della Cassazione sulla incorporazione di società

martello del giudice e codice normativo

Torniamo ad occuparci dell’argomento relativo alla fusione per incorporazione delle società, segnalando un’importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 21970 del 30/07/2021, che ha risolto un annoso contrasto giurisprudenziale in materia.
La questione dibattuta, in estrema sintesi, riguarda gli effetti della fusione riguardo alla società incorporata, se, in particolare, debba considerarsi estinta e non avente alcuna legittimazione processuale, cioè nessuna capacità a stare in giudizio, dopo la fusione.

Fusione

Prima di affrontare il tema, ricordiamo in breve che in diritto commerciale si parla di “fusione”(art. 2501 e ss. del codice civile)  con riferimento all’atto attraverso il quale due società, prima distinte, si uniscono, o per darne vita ad una nuova, oppure lasciandone in vita una ed estinguendo l’altra, che viene assorbita dalla prima; in quest’ultimo caso si parla di fusione “per incorporazione”, nella quale la società che si estingue, incorporata, viene assorbita dall’altra, incorporante.
Lo scopo sotteso all’operazione, in genere, è quello di aumentare la competitività delle società, unendo le rispettive risorse economiche ed imprenditoriali.
Una volta realizzata la fusione, i debiti, crediti e rapporti negoziali delle vecchie società o, in caso di incorporazione, della società incorporata, passano in capo alla nuova società o alla incorporante, come prevede espressamente l’art. 2504 bis c.c.

Questione dibattuta

Tornando all’argomento dibattuto, la giurisprudenza di legittimità ha seguito, negli anni, orientamenti contrapposti riguardo alla sopravvivenza o definitiva estinzione della società incorporata a seguito della fusione; la questione è rilevante soprattutto per gli aspetti processuali, in quanto si tratta di stabilire se, in caso di giudizio, la società incorporata abbia o meno legittimazione processuale, sia dal lato attivo, cioè come soggetto attore, sia dal lato passivo, come convenuto.
Secondo un primo orientamento (fra tutte Cass. sez. 5 n° 24498/14, Cass. sez. 5 n° 4042/19), a seguito della riforma societaria del 2003, la fusione per incorporazione non comporta l'estinzione della società incorporata, bensì un mero fenomeno evolutivo dell'organizzazione aziendale che non ha riflessi esterni e non incide in alcun modo sul processo in corso.
Diversamente (fra tutte Cass. sez. L n° 3820/13) un altro orientamento, pur configurando la fusione per incorporazione quale mera modifica dell'assetto organizzativo senza incidenza sull'identità del soggetto giuridico, tuttavia assegna rilevanza a fini processuali all'avvenuta cancellazione della società incorporata dal Registro delle Imprese.

I principi affermati dalle Sezioni Unite

Proprio su quest’ultimo punto fa, invece, perno la sentenza delle Sezioni Unite richiamata in apertura, la quale, dopo aver esaminato la disciplina in materia, prima e dopo la riforma del diritto societario, ed esposto ampiamente le motivazioni delle pronunce delle diverse Sezioni della Cassazione succedutesi negli anni, giunge ad affermare in maniera indiscutibile l’estinzione della società incorporata a seguito della fusione.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, gli organi sociali della società incorporata, a seguito della fusione cessano di esistere; allo stesso modo cessa la denominazione sociale, la sede sociale, gli organi amministrativi e di controllo.
Non ha, pertanto, senso parlare di permanenza di un’entità astratta se tutte le posizioni riferite alla medesima società sono estinte.
Occorre, in definitiva, concludere che dal momento dell’iscrizione della fusione nel Registro Imprese la società incorporata cessa di esistere, come evento uguale e contrario all’iscrizione avvenuta all’atto di costituzione della società stessa.

Effetti processuali

Ne consegue che la società incorporata non può iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c.
Nelle ipotesi di fusione avvenuta in corso di causa, infine, le Sezioni Unite affermano non essere necessaria l’interruzione del processo, proseguendo esso naturalmente in capo alla società incorporante, come si evince dalla ratio dell’art. 2504 bis c.c..

pubblicato il 03/09/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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