I mancati pagamenti delle fatture di telefonia fissa e telefonia mobile hanno portato nel tempo alla nascita di una vera e propria ‘black list’ che consente alle aziende di monitorare la clientela morosa. Parliamo della banca dati SIMOITEL, condivisa tra gli operatori di telefonia fissa e mobile, che presenta dati sulle morosità intenzionali. Al suo interno sono iscritti, infatti, coloro che non hanno effettuato pagamenti delle fatture telefoniche non per situazioni impreviste e contingenti, ma per una precisa volontà del titolare dell’utenza.
Le compagnie telefoniche, mediante SIMOITEL, possono così condividere le informazioni sui propri clienti morosi in modo da prevenire il rischio di insolvenza o i tentativi di frode. In particolare, ad aver aderito alla banca dati sono Fastweb, Sky, TIM, Tiscali, Vodafone e Windtre. È bene sapere che il sistema contiene solo informazioni relative ai mancati pagamenti rilevati dalle società telefoniche e non altri dati giudiziari o sensibili. Uno dei modi per scongiurare l’iscrizione alla ‘black list’ è sicuramente il servizio di domiciliazione bancaria delle bollette, che previene qualsiasi dimenticanza.
Come e quando avviene la registrazione di un utente su SIMOITEL?
È a fine 2015, circa dieci anni fa dunque, che il Garante ha dato il via alla realizzazione di una banca dati condivisa tra gli operatori di telefonia, che contenesse informazioni sulle morosità intenzionali. Una piattaforma pensata quindi per consentire alle compagnie telefoniche di conoscere anticipatamente potenziali clienti poco affidabili.
Ma quando si rischia di essere iscritti come cattivi pagatori alla piattaforma SIMOITEL? L’operatore di telefonia, fissa o mobile, segnala dati sui mancati pagamenti dei clienti quando sono presenti simultaneamente tali presupposti:
- è stato esercitato il recesso dal contratto da non meno di tre mesi, da parte del cliente o dell’operatore di telefonia;
- vi sono stati mancati pagamenti per almeno 150 euro;
- una o più fatture non risultano pagate nei primi sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto;
- non ci sono altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore di telefonia;
- non sono stati effettuati formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti;
- l’operatore di telefonia ha inviato al cliente la comunicazione di preavviso dell’imminente iscrizione alla banca dati SIMOITEL, almeno trenta giorni prima.
I dati in SIMOITEL sono incrociati con quelli dei Sistemi di Informazioni creditizie?
I dati presenti in SIMOITEL non riguardano protesti e pregiudizievoli. Il sistema infatti è separato dalle banche dati di CRIF o esterne ad esso, così come stabilito dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 523 2015 e n.71/2022.
Ad essere responsabili della raccolta e della verifica dei dati sono le società di telefonia, che raccolgono e trasmettono direttamente le informazioni alla piattaforma tecnologica. Le aziende, inoltre, devono anche aggiornare i dati su base mensile.
Per quanto tempo SIMOITEL conserva i dati?
Le informazioni presenti in SIMOITEL vengono conservate per 60 mesi dalla data di recesso dal contratto, nel caso ci fossero inadempimenti non regolarizzati. Concluso questo periodo, i dati vengono cancellati in automatico.
È possibile, però, che la cancellazione da SIMOITEL si verifichi anche entro sette giorni lavorativi, dopo la ricezione da parte dell’operatore telefonico di una comunicazione di regolarizzazione del debito con la prova dell'avvenuto pagamento da parte del cliente o anche con il pagamento del debito, comprovato dalla registrazione dell'incasso sui sistemi dell'operatore telefonico. Tale circostanza si può verificare ancora in caso di accordo tra le parti che abbia stabilito un piano di rientro rateizzato.